Appello
di un lettore per ripristino legalità nella telefonia mobile
- Riportiamo di seguito l'interessante email ricevuta
da un lettore che punta il dito sui colpevoli ritardi dell'AGCOM e sull'inadeguatezza
di una Autorità, per nulla interessata al rispetto delle proprie stesse
delibere.
----- Original Message
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Sent: Thursday, July 03, 2008 10:55 PM
Subject: APPELLO ALLE ISTITUZIONI PER IL RIPRISTINO DELLA LEGALITÀ NEL
SETTORE DELLA TELEFONIA MOBILE
DA OLTRE 6 ANNI, la
delibera n. 7/02/CIR dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
(AGCOM) rende possibile il mantenimento dello stesso numero di cellulare passando
da un gestore ad un altro (Mobile Number Portability) e, congiuntamente, IMPONE
che il credito residuo presso il vecchio operatore venga trasferito sulla SIM
di quello nuovo.
Precisamente, l'articolo
2, comma 3, delle "Disposizioni in materia di portabilità del numero
mobile: fissazione delle condizioni economiche e di fornitura del servizio",
datate 28 marzo 2002, non concede una mera facoltà ai gestori di concordare
modalità idonee al trasferimento del credito, ma IMPONE loro di farlo:
"L'operatore DONOR, su richiesta dell'operatore RECIPIENT, concorda le modalità
di trasferibilità del credito residuo a condizioni trasparenti, non discriminatorie
e ragionevoli" (http://www.agcom.it/provv/d_07_02_CIR.htm#02).
Tuttavia, non c'è verso che i gestori mobili si adeguino alle prescrizioni
di legge e, in assenza di accordo fra gli stessi operatori, agli utenti viene
negato de facto il diritto alla "portabilità del credito residuo"
quando si passa da un gestore mobile ad un altro.
Dopo anni d'inutili intimazioni,
decreti e diffide, ancora nello scorso mese di agosto 2007, con la delibera N.
416/07/CONS "DIFFIDA AGLI OPERATORI DI TELEFONIA MOBILE AD ADEMPIERE L'OBBLIGO
DI RICONOSCIMENTO AGLI UTENTI DEL CREDITO RESIDUO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 3
DELLA LEGGE 40/07" (http://www.agcom.it/provv/d_416_07_CONS.htm)
l'AGCOM concedeva ai gestori altri 45 giorni per mettersi in regola:
"L'AUTORITÀ
nella riunione del Consiglio del 2 agosto 2007. DIFFIDA le società TELECOM
ITALIA S.P.A., con sede legale in Milano, in Piazza Affari n. 2, e sede secondaria
in Roma in Corso d'Italia n. 41; VODAFONE S.P.A. con sede legale in Ivrea (TO),
in via Jervis 13; WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A., con sede legale in Roma in via
C.G. Viola 48; H3G ITALIA S.P.A., con sede legale in Trezzano sul Naviglio (MI),
in via Leonardo da Vinci 1, e sede secondaria in Roma, in via Alessandro Severo
246; CARREFOUR ITALIA MOBILE, con sede legale in Milano, in via Caldera 21; COOP
ITALIA, con sede legale in Casalecchio di Reno (BO), in via del Lavoro 6/8, AD
OTTEMPERARE, ENTRO IL TERMINE MASSIMO DI 45 GIORNI DALLA NOTIFICA DELLA PRESENTE,
ALL'OBBLIGO DI RESTITUZIONE DEL CREDITO RESIDUO IN CASO DI RECESSO ED A QUELLO
DI PORTABILITÀ DELLO STESSO CREDITO IN CASO DI TRASFERIMENTO DELL'UTENZA
PRESSO UN ALTRO OPERATORE, ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 del decreto legge
31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007,
n. 40, predisponendo tutte le attività tecniche e gestionali necessarie
all'adempimento dell'obbligo di legge.
IN CASO DI INOSSERVANZA
della presente diffida, L'AUTORITÀ PROVVEDERÀ ALL'AVVIO DI PROCEDIMENTO
SANZIONATORIO ai sensi dell'art. 98, comma 11, del decreto legislativo 1 agosto
2003, n. 259, come modificato dall'articolo 2, comma 136, del decreto legge 3
ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006,
n. 286, per la violazione del combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'art. 1 decreto
legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni dalla legge 2 aprile
2007, n. 40 (http://www.agcom.it/provv/d_416_07_CONS.htm)."
Ai sensi della delibera
n. 7/02/CIR, il termine massimo di 45 giorni, di cui alla delibera n. 416/07/CONS,
dunque, è da considerarsi come una dilazione temporale, vale a dire una
proroga dei tempi di adeguamento che sarebbe stata concessa agli operatori, da
aggiungersi, in pratica, all'inammissibile ritardo (già nell'agosto 2007)
di circa 5 anni e mezzo -corrispondente a circa 2000 giorni successivi al termine
di 30 giorni dalla data della notifica della delibera n. 7/02/CIR, che (come si
è evidenziato) è del 28 marzo 2002.
Non essendo dato conoscere la motivazione, i presupposti di fatto e le ragioni
giuridiche di tale provvedimento, simile concessione appare francamente inconcepibile.
Considerato che TIM,
Vodafone, Wind e H3G non si erano adeguati nel lasso dei 5 anni e mezzo precedenti,
ci si poteva ragionevolmente aspettare che, per l'occasione, invece, si adeguassero,
visto che, nella più totale e assoluta impunità, non l'avevano mai
fatto prima?
Che cosa fa, allora, l'AGCOM? Forse che stavolta, finalmente, sanziona i gestori,
come espressamente previsto dalla suddetta delibera n. 416/07/CONS del 2 agosto
2007 emanata dalla stessa AGCOM? Macché. ad oggi, ancora NULLA DI FATTO,
DOPO OLTRE 6 ANNI d'impunite inadempienze!
A tale proposito, l'ADUC (Associazione per i Diritti degli Utenti e Consumatori)
in data 3 giugno 2008 ha redatto un preciso esposto all'AGCOM e all'AGCM (Antitrust),
con tutti i riferimenti che documentano le inadempienze relative ai vari gestori,
scaricabile dal sito Internet dell'ADUC al link http://www.aduc.it/dyn/tlc/ESPOSTOCreditoResAgcomAntitrust.pdf
L'AGCOM, se non provvede
secondo quanto dovuto in base ai suoi stessi fini istituzionali, non farebbe che
confermare la propria condotta omissiva e l'incapacità a far rispettare
le sue stesse delibere. L'impressione, in effetti, è che sembri fare tutto
il possibile affinché gli operatori telefonici, anche quando sussistono
tutti gli estremi e le circostanze per farlo, non vengano invece sanzionati.
A fronte di una costante riduzione del potere d'acquisto per le famiglie italiane,
le compagnie telefoniche continuano a macinare enormi profitti e causano gravi
pregiudizi economici all'intera utenza nazionale.
COSA APETTA L'AGCOM A SANZIONARE I GESTORI INADEMPIENTI?
Può essere comprensibile rilevare che in Italia gli organi di controllo
siano lenti ma, cosa ben più grave, è dover constatare quanto essi
siano altresì assai poco efficaci, come è costretta a riconoscere
la stessa Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni in una propria segnalazione
al Governo (http://www.agcom.it/provv/Segnalazione_Gov_07-2006.pdf).
Com'è noto, infatti,
le sanzioni nel settore delle telecomunicazioni sono, sostanzialmente, risibili
per la loro ridotta entità e con tempi di applicazione lunghissimi. A fronte
della forza numerica dei clienti, i dati disponibili indicano, in tutta evidenza,
che esse sono del tutto inique, se commisurate rispetto all'enorme fatturato e
ai profitti delle società interessate e, per giunta, arrivano spesso con
anni di ritardo, a causa dell'inadeguatezza della struttura del sistema sanzionatorio.
PIÙ I TEMPI DELLA GIUSTIZIA SI ALLUNGANO, MENO SI FANNO RICORSI... E MENO
SI HA GIUSTIZIA!
Lungi dal poter esplicare
un qualsiasi ruolo deterrente, tale contingenza rischia di acquisire, di fatto,
un'inammissibile valenza d'improprio incentivo d'impresa nei confronti di chi,
anziché essere paradossalmente premiato per il proprio (mal)operato, meriterebbe,
al contrario, una punizione esemplare.
D'importanza non secondaria, parimenti, è la circostanza che, nell'attesa
che finanche arrivi l'eventuale sanzione, somme considerevoli indebitamente introitate,
per quanto di dubbia liceità, vengono comunque investite, quali fossero
una sorta di -improprio- finanziamento per l'attività d'impresa pagato
-a loro insaputa- dai milioni di utenti consumatori.
CHI OBBLIGA GLI OPERATORI
TELEFONICI A RISPETTARE LA LEGGE IN ITALIA?
Sarebbe oltremodo interessante
ed assai utile analizzare, nello specifico, quanto possa effettivamente esercitare
un ruolo deterrente un'eventuale azione sanzionatoria da parte dell'Autorità
per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) o anche dell'Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato (AGCM - Antitrust), ovvero in che misura tale
eventuale sanzione vada realmente ad "impattare" sulla profittabilità
contabile di fine anno e si ossa, pertanto, ritenere congrua.
PERCHÉ UN OPERATORE
DI TELEFONIA MOBILE DOVREBBE RISPETTARE IL DECRETO DELL'AGCOM DI 6 ANNI FA SULLA
PORTABILITÀ DEL NUMERO MOBILE, SE L'AUTORITÀ ITALIANA NON HA MAI
COMMINATO SANZIONI NEICONFRONTI DEI GESTORI CHE NON LO OSSERVANO?
E' del tutto evidente
che, per una multinazionale delle TLC, invece di rispettare i diritti dei clienti,
sia più conveniente rischiare di dover pagare una sanzione pecuniaria,
solo eventualmente irrogata e, nel caso, comunque, tardivamente e di entità
irrisoria. Queste grandi imprese possono facilmente inserire un importo sanzionatorio
forfetario nei propri bilanci alla stessa stregua di eventuali spese accessorie,
di certo infinitamente inferiore ai cachet pagati per le loro campagne pubblicitarie.
L'ottemperanza alle normative,
per contro, favorirebbe non solo la parte contrattualmente più debole dei
consumatori ed utenti, ma anche la sana concorrenza e la buona salute del (sempre
invocato) libero mercato.
Nel Paese dei furbetti vari, rispettare la Legge pare costituire un dovere solo
per il semplice cittadino-utente-consumatore. A chi fa affari, invece, gli interessi
economici in gioco, quando non garantiscono l'assoluta impunità, concedono
inammissibili dilazioni temporali per pagare un'oblazione che, di fatto, ha pressappoco
il valore di un buffetto, costituendo, paradossalmente, un premio per un comportamento
censurabile ed indecente.
Un Paese civile è tale quando esistono regole giuste ed uguali per tutti,
a cui corrispondano, altresì, certezza, celerità, congruità
ed efficacia della pena. Diversamente, confidando nella propria sostanziale impunità,
s'impone il Far West e la negazione dello stato di diritto.
TOLLERANZA ZERO CON CHI
NON RISPETTA LE REGOLE?
I gestori telefonici
possono continuare imperterriti a perpetrare i loro comportamenti scorretti. Infatti,
sono incentivati a ciò dalla consapevolezza che, nel Bel Paese, la "tolleranza
zero" viene annunciata solo verso alcuni reati, specie se commessi dagli
elementi più deboli nella scala sociale, ma, quando questi sono perpetrati
da parte di grosse società, nei loro confronti si pratica, invece, la politica
del "laissez faire", pur avendo le autorità istituzionali tutti
gli strumenti per sanzionare.
L'attività amministrativa deve essere retta da criteri di economicità,
di efficacia, di pubblicità e di trasparenza, secondo le modalità
previste dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e dalle altre disposizioni che disciplinano
singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario.
PER QUESTI MOTIVI,
STANTE l'inammissibile
inerzia da parte dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni che
ha consentito che il disposto regolamentare sancito dalla citata delibera AGCOM
n. 7/02/CIR del 28 marzo 2002 sia impunemente rimasto senza applicazione DA OLTRE
6 ANNI dalla sua entrata in vigore,
CHIEDO
CHE LE ISTITUZIONI NAZIONALI E COMUNITAIRIE INTERVENGANO A FARE CHIAREZZA E STABILIRE
ORDINE PER IL RIPRISTINO DELLA LEGALITÀ NEL SETTORE DELLE TELEFONIA MOBILE.
Genova, 3 luglio 2008
Aldo GARUTI