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Consumatori all'Agcom: il SIM-lock va regolamentato

9 settembre 2005 - Adiconsum e la maggioranza delle associazioni consumatori presenti alla riunione di ieri hanno posto con forza all'Autorità l'esigenza di una regolamentazione della pratica del SIM-LOCK, perché non sia di ostacolo alla concorrenza, permettendo così al consumatore di scegliere consapevolmente le offerte dei vari gestori.
"Il presidente della Federconsumatori, Trefiletti" dichiara Paolo Landi "può dire che Federconsumatori è contro il SIM-LOCK" ma non può dire che "I consumatori sono contro", in quanto la maggioranza delle associazioni presenti ha richiesto una regolamentazione come quella già in vigore negli altri Stati europei".

Riportiamo di seguito la nota che Adiconsum ha presentato all'Agcom.
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NOTA ADICONSUM AUDIZIONE PRESSO AGCOM DELL’ 8 SETTEMBRE 2005
SIM-lock e protezione dei consumatori

Vantaggi e svantaggi del SIM-lock
- Il SIM-lock è una pratica commerciale utilizzata in Italia ed in altri paesi che vincola l’utilizzo del terminale ad un determinato operatore/carta SIM
- In Italia, il SIM-lock è utilizzato da “3” che offre telefoni cellulari ad un prezzo ridotto, ma che non possono essere utilizzati con altri operatori (o, in alcuni casi, con altre SIM anche dello stesso gestore)
- Vantaggio di un prezzo basso e’ però controbilanciato dal vincolo di non poter cambiare operatore o SIM
- L’accesa concorrenza nel mercato dei servizi mobili porta gli operatori a migliorare costantemente le proprie offerte commerciali in termini di nuovi servizi e condizioni economiche piu’ vantaggiose per i clienti. In Italia la forte pressione competitiva rende particolarmente veloce l’avvicendarsi di offerte e promozioni, al punto da modificare sostanzialmente in pochi mesi le opportunità per i clienti.
- L’onerosità delle condizioni del SIM-lock (in termini di durata superiore ai 4-5 mesi prima dello sblocco, ecc.) limita fortemente la possibilità per il consumatore di usufruire delle offerte commerciali, e quindi trasforma l’iniziale vantaggio (presentato in modo molto evidente, sull’acquisto del terminale) in uno svantaggio (subdolo, perché non evidente, sull’offerta di servizi) per il cliente.
- Tale situazione impedisce la massimizzazione dei vantaggi per i consumatori.
- Inoltre, a voler tacere dell’onerosità delle condizioni praticate, la scarsa trasparenza delle condizioni contrattuali relative al vincolo di SIM-lock non sempre permette al cliente di effettuare delle scelte consapevoli all’atto di acquisto del telefono e di comprendere appieno le conseguenze del vincolo (ad esempio, i clienti in possesso di piu’ carte pre-pagate non potranno piu’ usufruire dei vantaggi derivanti dall’utilizzo dell’operatore più vantaggioso nelle singole direttrici di traffico).
- Inoltre, il SIM-lock rischia di vanificare il diritto alla portabilità del numero che in Italia ha raggiunto dei livelli di diffusione senza uguali in Europa (oltre 5 milioni di clienti hanno cambiato operatore tramite la portabilità). In Italia, la Number Portability ha costituito un fattore rilevante di competizione a tutto vantaggio dei clienti finali. Ogni sua limitazione riduce, per definizione, il benessere complessivo dei consumatori. Inoltre, il Codice delle comunicazioni vieta l’imposizione di oneri che disincentivano la portabilità, garantita dall’art. 80 del Codice. Il SIM-lock, in conclusione, è certamente un forte disincentivo della Number portability.
- Inoltre, particolare preoccupazione generano gli articoli sulla persecuzione penale dei clienti che sbloccano i terminali, un vero e proprio fenomeno di “criminalizzazione”. Paradossalmente, si perseguono penalmente (e dunque oltre un ragionevole e accettabile limite) soggetti che hanno subito una riduzione dei propri diritti di consumatori vedendosi limitare la possibilità di accedere liberamente ai benefici della competizione, che resta centrata sul servizio reso.
Necessità di un intervento regolamentare a protezione dei consumatori
- Per evitare che il SIM-lock si trasformi da un vantaggio per il cliente ad un vincolo che determina dei costi (in termini di benessere dei consumatori) superiori ai vantaggi (mero sconto iniziale sull’acquisto del telefono) e’ necessario che l’AGCOM fissi alcune regole per un utilizzo del SIM-lock compatibile con la protezioni dei diritti fondamentali del consumatore.
- Il diritto di utilizzare una leva commerciale (sconto sui telefoni) deve essere contemperato con la necessità di garantire il massimo benessere dei consumatori derivante dalla competizione sul servizio (sconti sui prezzi, promozioni, ecc.).
Esperienza europea
- In tutti i paesi europei dove il SIM-lock e’ utilizzato, le autorità di regolazione hanno fissato alcune linee guida o gli operatori stessi hanno portato avanti un processo di autoregolazione
- In tutti i paesi europei dove il SIM-lock e’ utilizzato, i clienti hanno il diritto a sbloccare gratuitamente il terminale pochi mesi dopo l’acquisto e, dietro il pagamento di un ragionevole contributo prima di tale periodo, in Gran Bretagna il prezzo richiesto per lo sblocco anticipato e` di circa 30 euro
- In nessun paese europeo i consumatori che sbloccano autonomamente i telefoni sono perseguiti legalmente ne civilmente, e tanto meno penalmente

Misure proposte per la regolazione del SIM-lock
PRINCIPI GENERALI
- Definizione di un periodo massimo dopo il quale il cliente ha il diritto a rimuovere il SIM-lock dal telefono acquistato. Tenendo conto della necessità del cliente di poter beneficiare degli effetti della concorrenza, tale periodo massimo non potrà essere superiore a 4-5 mesi. Su periodi superiori, il costo per il consumatore e la collettività in termini di minor benessere complessivo e distorsione della concorrenza eccede il beneficio derivante da uno sconto iniziale sul prezzo del telefono. Tale periodo e’ determinato dal livello di competizione del mercato mobile italiano che comporta un sostanziale e continuo arricchimento di offerte e promozioni nel giro di pochi mesi. Un cliente bloccato dal sim-lock non ha la possibilità di godere di tali vantaggi.
- Il diritto del cliente alla rimozione del blocco deve tradursi nell’obbligo per l’operatore di sbloccare gratuitamente il terminale con modalità possibilmente automatiche, e comunque rapide e semplici per il consumatore (i negozi dell’operatore, il servizio clienti e sito internet ufficiale).
- Divieto per l’operatore di modificare le condizioni contrattuali ed economiche del servizio mobile prima della fine del periodo massimo.
- In alternativa, con un’applicazione piena dello spirito dell’art. 70 del Codice delle Comunicazioni, in caso di modifica delle condizioni prima del termine, il consumatore avrà il diritto all’immediata e gratuita rimozione del SIM-lock. Infine, poiché il consumatore ha il diritto di poter recedere da un’offerta per poter aderire a condizioni migliorative offerte da un competitor, deve essere prevista la possibilità di sblocco del telefono da parte del cliente prima del periodo minimo, dietro il pagamento di un ragionevole contributo.
TRASPARENZA
Per realizzare quanto sopra, e’ necessario che il consumatore sia perfettamente consapevole della natura del sim-lock, delle prestazioni ricevute, degli obblighi ricadenti sullo stesso, degli oneri derivanti dall’accettazione di tale condizione. Ciò può avvenire soltanto garantendo una trasparenza assoluta sulle condizioni del lock (che è un diritto che l’Agcom deve garantire ai sensi del Codice delle comunicazioni elettroniche, artt. 4, 13, 71), così definita:
-> Descrizione generale e chiara del meccanismo del SIM-lock e delle relative conseguenze per il cliente (impossibilità di cambiare gestore, impossibilità di utilizzare più SIM contemporaneamente, ecc.)
-> Valore del sussidio applicato
-> Termine oltre il quale il cliente ha il diritto a sbloccare il telefono gratuitamente e modalità di sblocco attraverso l’operatore (attraverso i negozi dell’operatore, il servizio cliente e online) o attraverso terze parti.
-> Indicazione delle modalità di sblocco del telefono prima del periodo minimo con condizioni economiche decrescenti in funzione del tempo trascorso e rapportate esclusivamente all’entità’ del sussidio residuo (es.: entro un mese dall’acquisto 100 euro, due mesi 60, tre mesi 30, quattro mesi 15)
-> Espressa rinuncia da parte dell’operatore ad ogni iniziativa legale in caso di sblocco del telefono da parte del cliente dopo il periodo minimo
- Obbligo per l’operatore di indicare chiaramente nei messaggi pubblicitari l’esistenza del SIMlock e le relative conseguenze per il cliente.
Naturalmente quanto sopra non deve essere preso in considerazione per i telefoni dati in comodato, ma si intende per i soli apparecchi acquistati dal consumatore.


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