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H3G: pubblicità ingannevole vecchio piano Tua Ricaricabile

19 aprile 2004 - Grande polemica aveva suscitato lo scorso ottobre il lancio pubblicitario della vecchia offerta "Tua Ricaricabile". A distanza di 5 mesi arriva la conferma della fondatezza dell'accusa di pubblicità ingannevole.
Di seguito riportiamo integralmente il provvedimento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

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(Bollettino Settimanale Anno XIV - n. 14 - 19 aprile 2004)

PI4325 - VIDEOFONINO UMTS H3G

Provvedimento n. 13051

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 31 marzo 2004;
SENTITO il Relatore Professor Michele Grillo
VISTO il Decreto Legislativo 25 gennaio 1992, n. 74 come modificato dal Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 67;
VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole, di cui al D.P.R. del 10 ottobre 1996, n. 627;
VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, di cui al D.P.R. 11 luglio 2003, n. 284, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 ottobre 2003, n. 247 ed entrato in vigore in data 7 novembre 2003, che ha abrogato il precedente regolamento, di cui al D.P.R. 10 ottobre 1996 n. 627;
VISTO il provvedimento adottato in data 16 ottobre 2003, con cui è stata disposta la sospensione provvisoria dei messaggi segnalati, ai sensi dell’articolo 7, comma 3, del Decreto Legislativo n. 74/92;
VISTI gli atti del procedimento;
CONSIDERATO quanto segue:
I. RICHIESTA DI INTERVENTO
Con richieste di intervento pervenute in data 1°, 3, 6 ottobre 2003 e poi ancora in data 10 (integrata il 23 ottobre 2003), 13, 14 ottobre 2003 e 7 novembre 2003, sei associazioni dei consumatori e due singoli consumatori hanno segnalato la presunta ingannevolezza, ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92, di alcuni messaggi pubblicitari, diretti a promuovere la carta prepagata denominata “Tua ricaricabile”, diffusi dalla società H3G S.p.A. (di seguito H3G) sui quotidiani “Il Messaggero” del 29 settembre 2003, “Il Corriere della Sera” del 30 settembre 2003 e “La Repubblica” del 3 ottobre 2003, sulle emittenti televisive nazionali Rai Uno, il giorno 5 ottobre 2003, Retequattro e Canale 5, il giorno 28 settembre 2003, nonché attraverso cartellonistica affissa nella città di Bologna in data 16 e 17 ottobre 2003.
Nelle richieste di intervento si lamenta la presunta ingannevolezza dei messaggi in questione, in relazione alle effettive condizioni economiche e tecniche di attivazione e fruizione dell’offerta reclamizzata, con riferimento sia alla carta prepagata che al videofonino abbinato, nonché l’ulteriore profilo attinente alla mancata indicazione, in tutti i messaggi pubblicitari contestati, della copertura territoriale assicurata dal servizio offerto dalla società H3G.
II. MESSAGGI
I messaggi pubblicitari oggetto di segnalazione appartengono a una stessa campagna pubblicitaria diretta a promuovere la sottoscrizione all’offerta denominata “TUA Ricaricabile”.
I messaggi diffusi attraverso i quotidiani “Il Messaggero”, “Il Corriere della Sera” e “La Repubblica” consistono in un’intera pagina occupata dal claim “TUA Ricaricabile. Da oggi il videofonino non lo paghi più. Per sempre. La rivoluzione è cominciata” e dall’immagine di una giovane donna. Nella parte inferiore della pagina, in caratteri ridotti, è presente la dicitura: “In esclusiva per 3 il nuovo Motorola A835 il primo Motorola di terza generazione creato per te. Con Tua Ricaricabile potrai entrare nel mondo della videofonia e rivoluzionare il tuo modo di comunicare senza pagare il videofonino. Basterà effettuare almeno 30 euro di traffico ogni mese solare per non avere alcun costo aggiuntivo a condizione di ricevere 60 minuti di chiamate e videochiamate nello stesso periodo. E i vantaggi non finiscono qui. Perché Tua Ricaricabile soddisfa anche la tua voglia di cambiare, e ti proporrà periodicamente, all’interno del catalogo proposto e senza costi aggiuntivi, un nuovo videofonino per sostituire quello in tuo possesso. Corri subito presso i negozi 3 per scoprire anche gli altri piani Tua in versione Ricaricabile e Abbonamento in corso. La sottoscrizione all’offerta TUA prevede un costo una tantum per l’attivazione della pratica. Non concorre al raggiungimento della soglia dei 30 euro il traffico internazionale, gli abbonamenti i servizi 3 e i servizi opzionali a pagamento. Soggetto a limitazioni. I SERVIZI UMTS SONO DISPONIBILI SOLO NELLE AREE DI COPERTURA DIRETTA DI 3. VERIFICA LA COPERTURA DI 3 NELLA TUA CITTÀ. DOVE NON PRESENTE LA COPERTURA DI 3 PUOI COMUNQUE EFFETTUARE E RICEVERE CHIAMATE VOCE E INVIARE SMS GRAZIE AL SERVIZIO DI ROAMING GSM. PER INFORMAZIONI E COSTI VISITA IL SITO WWW.TRE.IT O I NEGOZI 3”.
Gli spot televisivi, diffusi sulle emittenti televisive nazionali Rai Uno, Retequattro e Canale 5, sono aperti dalla scritta in sovrimpressione “La rivoluzione è tua” seguita, nelle tre diverse versioni segnalate, da una ambientazione diversificata (una sala congressi, un campo da calcio, una sala da ballo) accompagnata dall’enunciazione, da parte di una voce fuori campo, del claim “La rivoluzione è cominciata. Nasce Tua ricaricabile”; di seguito viene inquadrato di spalle il testimonial della pubblicità (un famoso scienziato, un noto calciatore, una étoile del balletto) mentre segue l’evento sullo schermo del proprio videofonino; l’immagine sfuma, quindi, in una sovrimpressione in cui si legge, a caratteri evidenti, il claim “Tua ricaricabile. Da oggi il videofonino non lo paghi più” mentre una voce fuori campo ripete lo stesso claim chiudendo con l’ulteriore affermazione “Per sempre”; nella parte superiore e inferiore dello schermo sono riportate, in caratteri grafici ridotti e per una durata di circa tre secondi, l’avvertenza “con soli 30 Euro di traffico e 60 minuti di chiamate ricevute ogni mese. Addebito di 30 Euro al mese non raggiungimento delle soglie. Attivabile solo con carta di credito. Quota una tantum di 99 per l’attivazione. Informazioni sul sito www.3.it o presso i negozi 3”; il cartellone sfuma su un primo piano del testimonial, quindi ricompare per breve tempo una sovraimpressione in cui il claim “Tua ricaricabile. Da oggi il videofonino non lo paghi più” è sovrastato dalla scritta “Tua. Con la forza di tre - Mobile Video Company” affiancato dal logo “3”.
Gli affissionali segnalati, infine, contengono, in caratteri grafici di notevole evidenza, il claim “TUA Ricaricabile. Da oggi il videofonino non lo paghi più. Per sempre. La rivoluzione è cominciata”; in alto a sinistra riportano l’indicazione del sito web di H3G e, nella parte inferiore destra, la dicitura “MOBILE VIDEO COMPANY”.
III. COMUNICAZIONE ALLE PARTI
Con comunicazione del 7 ottobre 2003, successivamente integrata in data 29, 30 ottobre 2003 e 12 novembre 2003, è stato comunicato alle parti segnalanti e alla società H3G, in qualità di operatore pubblicitario, l'avvio del procedimento ai sensi dell’articolo 7, comma 3, del Decreto Legislativo n. 74/92, precisando che l’eventuale ingannevolezza dei messaggi oggetto delle richieste di intervento sarebbe stata valutata, ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 del citato Decreto Legislativo n. 74/92, in relazione alle effettive condizioni economiche e tecniche di attivazione e fruizione dell’offerta reclamizzata, con riferimento sia alla carta prepagata che al videofonino abbinato, e con riguardo alla pretesa omissione in merito alla copertura territoriale dei servizi di telefonia mobile di terza generazione assicurati da H3G.
IV. RISULTANZE ISTRUTTORIE
Con la comunicazione di avvio del procedimento è stato richiesto a H3G, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 627/96, di fornire informazioni relative ai costi previsti per l’attivazione e la fruizione della carta prepagata oggetto di promozione, alle caratteristiche tecniche e di funzionamento della carta prepagata oggetto di promozione e alle modalità e caratteristiche tecnico-economiche del videofonino abbinato, con particolare riferimento alla possibilità di utilizzarlo anche con schede prepagate di altri operatori di telefonia mobile.
Inoltre, al fine di disporre di elementi utili a una più puntuale valutazione del messaggio segnalato, si richiedeva a H3G di fornire informazioni in merito alla programmazione della campagna pubblicitaria a cui il messaggio segnalato è riconducibile, per il periodo compreso tra il mese di settembre 2003 e il mese di febbraio 2004, comprensiva di copia di ciascuna tipologia di messaggio e delle indicazioni circa la testata o l’emittente interessata, le date e gli orari di apparizione (per i messaggi a mezzo stampa, televisivi o radiofonici), il luogo, la durata, la numerosità delle affissioni (nel caso di pubblicità esterna).
L’operatore pubblicitario, con memorie pervenute all’Autorità in data 13, 28 ottobre 2003 e 15 gennaio 2004, ha precisato quanto segue:
(i) con riferimento al contenuto dell’offerta “TUA Ricaricabile”, che si tratta di un servizio prepagato di videocomunicazione mobile (basato sulla tecnologia UMTS), in base al quale: il videofonino è offerto in comodato d’uso; può essere sostituito, decorso un periodo compreso tra i tredici e i diciassette mesi, con un nuovo modello in base alle disponibilità di magazzino; al momento della richiesta di attivazione deve essere versato un importo una tantum di novantanove euro; il cliente deve essere titolare di una carta di credito e deve essere applicato il piano tariffario denominato “Tua ricaricabile”. Tale piano tariffario - come indicato nel sito Internet di H3G e nelle brochure informative - prevede che sia generato un traffico di telefonate in uscita di almeno trenta euro e che siano ricevute chiamate per almeno sessanta minuti: il mancato raggiungimento di una di queste soglie implica un costo aggiuntivo, da pagarsi con carta di credito del cliente, di trenta euro per ciascun mese in cui esse non siano state conseguite; non concorrono, peraltro, al raggiungimento della soglia di trenta euro di traffico in uscita le chiamate voce, le videochiamate e la messaggistica verso l’estero o effettuate in roaming internazionale, nonché gli abbonamenti ai servizi 3 (es. servizi “Video Squadra”, “My News” e “My Sport News”) e i servizi opzionali a pagamento (es. i servizi “personal number” e “golden number”);
(ii) con riferimento alle caratteristiche tecniche di fruizione del videofonino, che la sua operatività è condizionata dal c.d. operator lock, sistema che impedisce l’utilizzazione dell’apparecchio con carte prepagate di altri operatori di telefonia mobile. Si tratterebbe di una pratica diffusa in molti paesi europei e che in Italia troverebbe un indiretto riconoscimento nel Decreto Legislativo n. 261/01, attuativo della Direttiva n. 1999/5/CE;
(iii) in merito alla presunta ingannevolezza dei messaggi oggetto di segnalazione, che essi non possono ritenersi tali perché recano - compatibilmente con il formato pubblicitario e la sintesi che esso impone - gran parte delle informazioni relative alle condizioni di fruizione dell’offerta reclamizzata e, comunque, invitano chiaramente a integrare tali informazioni mediante rinvio al sito web della società, a brochure o recandosi nei punti vendita di H3G. La società rileva, inoltre, che le condizioni indicate nei messaggi pubblicitari in questione (traffico in uscita di almeno trenta euro e chiamate in entrata per almeno sessanta minuti in un mese) si riferiscono al piano tariffario applicato e, quindi, non sono in alcun modo riferibili all’offerta di gratuità del videofonino: il claim “il videofonino non lo paghi più”, è, infatti, riferito esclusivamente al terminale. In ordine, infine, alla mancata indicazione nei messaggi de quo dell’importo una tantum di novanta euro, dell’applicazione di costi aggiuntivi in caso di mancato raggiungimento delle soglie minime di traffico richieste e alla necessaria titolarità di una carta di credito, l’operatore pubblicitario precisa che tali omissioni sono riconducibili a una scelta editoriale di sintesi e che, in ogni caso, si tratta di informazioni reperibili presso il servizio clienti, il sito Internet o i negozi 3.
L’operatore pubblicitario, nell’ambito sia della memoria pervenuta il 15 gennaio 2004 che dell’audizione del 16 gennaio 2004 ha, inoltre, evidenziato il carattere fortemente innovativo dell’offerta commerciale reclamizzata: essa, infatti, essendo “incentrata sulla cessione in comodato d’uso del videofonino e sul pagamento di un prezzo di entrata (99 euro) […] elimina una fonte di reddito non legata al servizio”. […] In Italia, a differenza degli altri paesi europei, non si è mai dato corso a un’offerta che prevedesse il sussidio dei terminali mobili [e] questa politica commerciale ha permesso ai gestori telefonici di tenere artificiosamente alti i prezzi dei terminali”. La società, infine, ha sottolineato l’intervenuta modifica, nelle more del procedimento, di alcune delle condizioni come la sospensione del pagamento di un costo aggiuntivo in caso di mancato raggiungimento delle soglie di traffico indicate.
In data 12 novembre 2003 e 5 febbraio 2004, sono pervenute due memorie per conto della Federconsumatori e dell’Adusbef, in cui è stato ulteriormente precisato che le condizioni e le limitazioni dell’offerta reclamizzata o sono completamente omesse o parzialmente indicate attraverso diciture in caratteri grafici particolarmente ridotti ovvero, nel caso degli spot televisivi, attraverso sovrimpressioni che hanno una ridottissima permanenza in video. Tali informazioni, invece, se chiaramente indicate sarebbero indubbiamente idonee a ridimensionare, l’appeal dei messaggi in questione. Anche le indicazioni in ordine alla copertura della rete aggraverebbero la portata decettiva dei messaggi, soprattutto in considerazione del fatto che - come risulta dalle mappe pubblicate nel proprio sito Internet di H3G - la copertura territoriale assicurata, allo stato, dalla rete di H3G risulta particolarmente bassa proprio con riguardo ai servizi che maggiormente ne qualificano e differenziano l’offerta rispetto agli altri operatori di telefonia mobile, ossia le c.d. videochiamate.
Il 21 gennaio 2004 è stato comunicato, ai sensi dell’articolo 12, comma 1, del D.P.R. n. 284/03, all’operatore pubblicitario e ai segnalanti il termine di chiusura della fase istruttoria, fissando un termine di quindici per l’eventuale produzione di memorie conclusive o documenti.
V. IL PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
Poiché alcuni dei messaggi oggetto della segnalazione sono stati diffusi a mezzo stampa e a mezzo radiofonico, in data 6 febbraio 2004 è stato richiesto il parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell’articolo 7, comma 5 del Decreto Legislativo n. 74/92.
L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni non ha comunicato il proprio parere entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta e non ha rappresentato ulteriori esigenze istruttorie.
VI. VALUTAZIONI CONCLUSIVE
I messaggi pubblicitari segnalati, tutti diretti a promuovere l’offerta “Tua ricaricabile” dell’operatore di telefonia mobile di terza generazione H3G, si caratterizzano, da un lato, per la particolare enfasi attribuita alla gratuità del videoterminale (“Da oggi il videofonino non lo paghi più. Per sempre”) e, dall’altro, per importanti omissioni informative in merito agli effettivi costi e limitazioni tecniche dell’offerta stessa.
I messaggi diffusi a mezzo stampa, presentano un contenuto informativo carente, in quanto omettono di dare conto della necessaria titolarità di una carta di credito ai fini dell’attivazione del servizio e, soprattutto, della limitazione di utilizzo del videofonino rappresentata dal c.d. lock operator, sistema che ne impedisce l’utilizzo con carte prepagate di altri operatori di telefonia mobile. I cartelloni, invece, non contengono alcuna informazione né circa le caratteristiche economiche e tecniche dell’offerta, né in ordine alla copertura territoriale assicurata dal servizio di c.d. terza generazione offerto dell’operatore pubblicitario. A questo specifico riguardo, le risultanze istruttorie hanno evidenziato come proprio il servizio qualificante l’offerta commerciale di H3G, ossia le c.d. videochiamate, abbia una copertura territoriale complessivamente bassa e, per di più, molto variabile all’interno addirittura di una stessa provincia. La contestata omissione sembra, nel caso di specie, particolarmente grave considerato che il valore aggiunto dell’offerta di H3G e su cui insiste la sua comunicazione commerciale, è rappresentato proprio dalla videochiamata e che il servizio di roaming funziona solo per i servizi “tradizionali” di chiamata voce e inoltro sms.
In ordine, poi, alla mancata precisazione delle caratteristiche di costo e di utilizzazione tecnica dell’offerta reclamizzata, che caratterizza sia i messaggi diffusi a mezzo stampa che gli affissionali, si osserva come tali omissioni non consentano al consumatore di valutare esattamente l’enfatizzata gratuità del videofonino abbinato alla sottoscrizione del piano tariffario prepagato “Tua ricaricabile”. La gratuità del videofonino non può, infatti, apprezzarsi indipendentemente dalle condizioni economiche e di utilizzo a cui è necessariamente condizionato. Sotto questo profilo appare, pertanto, priva di pregio l’argomentazione dell’operatore pubblicitario secondo cui la presunta ingannevolezza del claim “Da oggi il videofonino non lo paghi più. Per sempre”, dovrebbe essere esclusa in considerazione del fatto che esso “è riferito soltanto al videoterminale mentre le condizioni economiche sono riferite al piano tariffario”. L’offerta reclamizzata, infatti, deve essere considerata nel suo insieme (videofonino e piano tariffario) e, di conseguenza, la volontà dell’operatore pubblicitario di valorizzare l’elemento di convenienza (cessione in comodato d’uso del videoterminale) non può giustificare l’omissione di informazioni altrettanto significative al fine della sua esatta comprensione da parte dei consumatori. Questi, per poterne valutare correttamente il contenuto e la convenienza devono, infatti, poter conoscere tutti gli oneri economici e tutte le limitazioni tecniche a cui è subordinata l’attivazione del servizio e, quindi, anche la fruizione del videofonino.
L’enfatizzata gratuita disponibilità del videoterminale, invece, cela completamente (cartellonistica), parzialmente (messaggi a mezzo stampa) o comunque presenta con modalità grafiche e sonore insufficienti (spot televisivi), limitazioni di utilizzo significative (impossibilità di utilizzo con carte prepagate di operatori concorrenti, indicazioni della copertura territoriale) e caratteristiche di costo del piano tariffario particolarmente onerose che, in realtà, rendono l’offerta molto meno allettante e molto più articolata di quanto semplicisticamente descritto nei messaggi. In senso contrario, non sembra condivisibile quanto sostenuto dall’operatore pubblicitario secondo cui sarebbe sufficiente il rinvio al sito Internet della società, a brochure informative e/o ai negozi specializzati per completare il quadro informativo e che, in ogni caso, esigenze di sintesi imposte dalla comunicazione commerciale non permettono per definizione una comunicazione commerciale esaustiva.
In merito si osserva, infatti, che il rinvio a fonti di informazioni ulteriori rispetto al messaggio pubblicitario al fine di chiarirne e completarne il contenuto, non può considerarsi idoneo a superarne l’eventuale decettività derivante dall’omessa indicazione di aspetti caratterizzanti l’offerta reclamizzata.
Le incomplete o del tutto omesse informazioni in ordine ai costi del piano tariffario, alle caratteristiche di utilizzo del videoterminale, a quello necessariamente abbinato, e alla copertura territoriale del servizio offerto, sembrano, quindi, elementi idonei a indurre in errore il consumatore in merito alla effettiva convenienza dell’offerta impedendogli, di conseguenza, di orientare consapevolmente la propria scelta.
Per quanto riguarda, infine, gli spot televisivi essi, nonostante presentino un contenuto informativo complessivamente più articolato e completo, riportano tali informazioni con caratteri grafici ridotti e per un tempo del tutto insufficiente alla loro lettura. In proposito occorre osservare che l’Autorità ha ripetutamente sottolineato la necessità che nel settore della telefonia, dove sempre più proliferano le offerte pubblicitarie riguardanti profili tariffari molto articolati e in cui il prezzo finale del servizio è composto da una serie di voci che devono essere computate dal destinatario al fine di percepire l'effettiva convenienza della tariffa proposta, la completezza e la chiarezza delle informazioni si configurino come un onere minimo dell'operatore pubblicitario. In questa prospettiva, pertanto, la completezza della comunicazione pubblicitaria deve, indipendentemente dalle modalità di diffusione del messaggio, coniugarsi con la chiarezza e l'immediata percepibilità del prezzo effettivamente richiesto al consumatore per il servizio pubblicizzato.
RITENUTO, pertanto, che i messaggi pubblicitari in esame sono idonei ad indurre in errore i consumatori sulle caratteristiche tecniche e alle condizioni economiche del servizio offerto, e, per tale motivo, sono idonei a pregiudicarne il comportamento economico e ledere le imprese concorrenti;
DELIBERA
che i messaggi pubblicitari descritti al punto II del presente provvedimento, diffusi dalla società H3G S.p.A., costituiscono, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli articoli 1, 2, e 3 lettera a) e b)del Decreto Legislativo n. 74/92, e ne vieta l'ulteriore diffusione.

L’inottemperanza alla presente delibera è punita, ai sensi dell’articolo 7, comma 9, del Decreto Legislativo n. 74/92, con l’arresto fino a tre mesi e con l’ammenda fino a duemilacinquecentottantadue (2.582,00) euro.
Il presente provvedimento verrà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 7, comma 11, del Decreto Legislativo n. 74/92, entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento stesso.


IL SEGRETARIO GENERALE
Rita Ciccone
IL PRESIDENTE
Giuseppe Tesauro
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