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Agcom: sanzionati gestori Tlc per fatturazione a 28 giorni
Tim, Vodafone, Wind Tre e Fastweb sono stati sanzionati con il massimo di legge per il mancato rispetto dell'obbligo della cadenza mensile della fatturazione


21 dicembre 2017 – Nella sua riunione, il Consiglio dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, presieduto da Angelo Marcello Cardani, ha deliberato – su proposta del relatore Francesco Posteraro – di irrogare agli operatori, TIM, Vodafone, Wind Tre e Fastweb, la sanzione massima prevista dalla legge per la mancata osservanza della propria delibera in materia di cadenza di rinnovo delle offerte e di fatturazione dei servizi, relativamente alla telefonia fissa e alle offerte convergenti fisso-mobile.
L’Autorità ha nel contempo emanato apposite linee guida (riportate sotto) concernenti la propria attività di vigilanza dell’attuazione, da parte degli operatori, delle disposizioni, recate nella suddetta materia, dal decreto legge n.148 del 2017.
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Linee Guida - Allegato alla Del. 495/17/CONS
LINEE GUIDA SULL’ATTIVITA’ VIGILANZA DA PARTE DELL’AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI A SEGUITO DELL’ENTRATA IN VIGORE DALL’ARTICOLO 19-QUINQUIESDECIES DEL DECRETO LEGGE 16 OTTOBRE 2017, N. 148 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 4 DICEMBRE 2017, N. 172

- Le presenti Linee Guida hanno la funzione di fornire al mercato indicazioni in ordine all’espletamento, da parte dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dell’attività di vigilanza a seguito dell’entrata in vigore delle previsioni introdotte dall’articolo 19-quinquiesdecies del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 e, precisamente, nella parte in cui introduce i commi da 1-bis a 1-quinquies nell’articolo 1 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.
1. Sulla locuzione “base mensile”.
- L’articolo 19-quinquiesdecies del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, è intervenuto a modificare l’articolo 1 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, introducendo, al comma 1-bis, l’obbligo per gli operatori di prevedere la cadenza di rinnovo delle offerte e della fatturazione dei servizi, a esclusione di quelli promozionali a carattere temporaneo di durata inferiore a un mese e non rinnovabile, su “base mensile” o di multipli del mese.
- Al riguardo, l’Autorità ritiene che la cadenza su base mensile, di cui all’art. 1, comma 1-bis, del decreto legge n. 7 del 2007, faccia riferimento al mese “solare” ovvero, per quanto concerne i contratti prepagati, ad una dodicesima parte dell’anno solare.
- Tale conclusione, oltre a corrispondere al dato testuale, appare l’unica coerente con la ratio della legge, ossia fornire agli utenti un criterio certo e inequivocabile in ordine alle tempistiche della cadenza di rinnovo delle offerte e della fatturazione.

2. Sull’esercizio dello ius variandi previsto da art.70, comma 4 del d.l.vo 259/2003
- In occasione del ripristino della cadenza di rinnovo delle offerte e della fatturazione dei servizi su base mensile o multipli del mese, in ossequio a quanto previsto dal nuovo comma 1-bis, articolo 1 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, gli operatori potrebbero decidere di modificare anche altri elementi dell’offerta, ivi inclusi i profili tariffari.
- In tal caso, si precisa che una eventuale variazione del prezzo dei servizi e/o dei rinnovi delle offerte costituisce esercizio dello ius variandi di cui all’art. 70, comma 4, del d. l.vo 259/2003 e fa sorgere, dunque, in capo agli utenti il diritto a essere informati con adeguato preavviso, non inferiore a trenta giorni, in merito alle suddette modifiche nonché in ordine alla possibilità di esercitare il diritto di recesso senza penali né costi di disattivazione.



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