COMUNICATO
STAMPA - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Ministero: stop costi ricarica, libertà di recedere
Nuove tutele per il cittadino-consumatore
26 gennaio 2007 –
Di seguito riportiamo la parte del comunicato
stampa del Ministero delllo Sviluppo Economico che riassume il pacchetto
di misure riguardanti le nuove tutele per il cittadino-consumatore in materia
di telecomunicazioni.
Le norme seguono l’orientamento comunitario e tengono conto delle segnalazioni
e dei risultati cui sono giunte molte indagini conoscitive dell’Antitrust
in materia di eliminazione degli ostacoli alla concorrenza.
TELEFONIA MOBILE (decreto legge)
LA TRASPARENZA E’ D’OBBLIGO: IL COSTO DELLA RICARICA DEVE CORRISPONDERE
AL TRAFFICO TELEFONICO ACQUISTATO
- per la ricarica dei cellulari si paga quello che si consuma: stop ai costi fissi
e ai contributi per la ricarica di carte prepagate (anche via bancomat o in forma
telematica) aggiuntivi rispetto al costo del traffico telefonico richiesto.
- Il credito telefonico delle carte prepagate non può più avere
una scadenza (oggi è generalmente pari a 12 mesi)
Il governo risponde alla petizione dei consumatori alla Commissione Ue che
ha ormai superato le 810mila firme.
- le offerte tariffarie dei differenti operatori della telefonia mobile devono
evidenziare tutte le voci che compongono l’effettivo costo del traffico
telefonico per consentire ai consumatori un adeguato confronto.
- gli operatori telefonici dovranno adeguare sia le loro offerte commerciali,
sia i contratti già stipulati entro i 30 giorni.
TELEFONIA, INTERNET E TV (decreto legge)
LIBERTA’ DI RECEDERE DAL CONTRATTO
- salta l’obbligo per gli utenti di restare fedeli agli operatori di telefonia
e di reti televisive e di comunicazione elettronica, indipendentemente dalla tecnologia
utilizzata: i contratti di adesione stipulati con tali operatori devono prevedere
la facoltà del contraente di recedere dal contratto in qualsiasi momento
e senza spese non giustificate da costi dell’operatore (alcuni operatori
oggi impongono la fornitura del servizio per 12 mesi). Gli operatori non possono,
inoltre, imporre un obbligo di preavviso superiore a 30 giorni.
- Spetta all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni il compito
di stabilire le modalità attuative di queste nuove disposizioni e di applicare
le sanzioni in caso di inosservanza.
Ministero dello
Sviluppo Economico
- Nuove
tutele per il Cittadino - Consumatore [27-01-2007]
(Comunicato Stampa Completo
.pdf)