Agcom:
nuove regole per contratti a distanza
Adottato
regolamento per la tutela degli utenti in materia di contratti a distanza conclusi
per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica.
27 novembre 2006 –
Il Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, presieduto
da Corrado Calabrò, su proposta dei Commissari Pierluigi Magri e Roberto
Napoli, ha adottato il regolamento per la tutela degli utenti in materia di contratti
a distanza conclusi per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica.
Maggiore trasparenza
e certezza giuridica sono, ad avviso dell’Autorità, indispensabili
per questo tipo di contratti, ai quali si accompagna spesso l’attivazione
di servizi supplementari non richiesti da parte del consumatore o la modificazione
delle condizioni inizialmente pattuite.
La decisione dell’Agcom
è stata assunta sulla base degli esiti di una consultazione pubblica rivolta
a operatori e associazioni di consumatori e di diverse audizioni con le parti
interessate e si colloca nel quadro del piano di rafforzamento degli interventi
regolamentari a tutela dei consumatori recentemente varato; sulla scorta delle
disposizioni contenute nel Codice di Consumo e del Codice delle Comunicazioni,
disciplina i contratti a distanza nelle diverse fasi della loro stipula (proposta-
informazione- contatto – perfezionamento mediante acquisizione del consenso
informato).
Si propone di garantire una più efficace tutela dell’utenza
attraverso, tra l’altro:
- la previsione espressa
dell’obbligo di fornire al potenziale cliente, in caso di proposta telefonica,
precise informazioni riguardo al proponente, alla società per conto della
quale avviene il contatto telefonico, allo scopo del contatto telefonico nonché,
in caso di in equivoca volontà di adesione alla proposta manifestata, il
numero assegnato alla relativa pratica;
- l’obbligo di dare al cliente certezza giuridica dell’avvenuta conclusione
del contratto, mediante l’acquisizione del consenso informato con
la registrazione integrale della conversazione telefonica, e l’invio
al recapito indicato dall’utente di uno specifico modulo di conferma,
non oltre lo stesso giorno in cui il contratto inizia a esplicare i suoi effetti;
- la specifica garanzia di regolarità e continuità nell’erogazione
del servizio mediante il divieto assoluto di sospensione dello stesso a fronte
del mancato o ritardato pagamento;
- il divieto di fornire beni o servizi di comunicazione elettronica diversi da
quelli espressamente concordati; nel caso ciò avvenga, gli operatori
dovranno provvedere a loro spese al ripristino delle condizioni preesistenti,
mentre nessun corrispettivo potrà essere addebitato al cliente.
L’Autorità ricorda inoltre che le sanzioni comminate per la mancata
osservanza delle disposizioni regolamentari – il cui ammontare varia da
un minimo di 58.000 a un massimo di 2.500.000 Euro - saranno pubblicate sul sito
web dell’Agcom.
- Antitrust-Agcom: rimodulare contributo
ricarica cellulari [16-11-2006]