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Agcom: nuove regole per contratti a distanza
Adottato regolamento per la tutela degli utenti in materia di contratti a distanza conclusi per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica.

27 novembre 2006 – Il Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, presieduto da Corrado Calabrò, su proposta dei Commissari Pierluigi Magri e Roberto Napoli, ha adottato il regolamento per la tutela degli utenti in materia di contratti a distanza conclusi per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica.
Maggiore trasparenza e certezza giuridica sono, ad avviso dell’Autorità, indispensabili per questo tipo di contratti, ai quali si accompagna spesso l’attivazione di servizi supplementari non richiesti da parte del consumatore o la modificazione delle condizioni inizialmente pattuite.
La decisione dell’Agcom è stata assunta sulla base degli esiti di una consultazione pubblica rivolta a operatori e associazioni di consumatori e di diverse audizioni con le parti interessate e si colloca nel quadro del piano di rafforzamento degli interventi regolamentari a tutela dei consumatori recentemente varato; sulla scorta delle disposizioni contenute nel Codice di Consumo e del Codice delle Comunicazioni, disciplina i contratti a distanza nelle diverse fasi della loro stipula (proposta- informazione- contatto – perfezionamento mediante acquisizione del consenso informato).
Si propone di garantire una più efficace tutela dell’utenza attraverso, tra l’altro:
-
la previsione espressa dell’obbligo di fornire al potenziale cliente, in caso di proposta telefonica, precise informazioni riguardo al proponente, alla società per conto della quale avviene il contatto telefonico, allo scopo del contatto telefonico nonché, in caso di in equivoca volontà di adesione alla proposta manifestata, il numero assegnato alla relativa pratica;
- l’obbligo di dare al cliente certezza giuridica dell’avvenuta conclusione del contratto, mediante l’acquisizione del consenso informato con la registrazione integrale della conversazione telefonica, e l’invio al recapito indicato dall’utente di uno specifico modulo di conferma, non oltre lo stesso giorno in cui il contratto inizia a esplicare i suoi effetti;
- la specifica garanzia di regolarità e continuità nell’erogazione del servizio mediante il divieto assoluto di sospensione dello stesso a fronte del mancato o ritardato pagamento;
- il divieto di fornire beni o servizi di comunicazione elettronica diversi da quelli espressamente concordati; nel caso ciò avvenga, gli operatori dovranno provvedere a loro spese al ripristino delle condizioni preesistenti, mentre nessun corrispettivo potrà essere addebitato al cliente.
L’Autorità ricorda inoltre che le sanzioni comminate per la mancata osservanza delle disposizioni regolamentari – il cui ammontare varia da un minimo di 58.000 a un massimo di 2.500.000 Euro - saranno pubblicate sul sito web dell’Agcom.

- Antitrust-Agcom: rimodulare contributo ricarica cellulari [16-11-2006]






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