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ADUC - Associazione per i Diritti degli Utenti e Consumatori

Credito residuo: Tar conferma obbligo restituzione
Modificato solo il termine di 45 giorni per adempiere

28 febbraio 2008 - E' incongruo il termine di 45 giorni assegnato dall'Autorita' per le tlc agli operatori telefonici per restituire agli utenti il credito residuo, vale a dire il credito telefonico che va restituito ai clienti che decidono di recedere dal contratto o di cambiare gestore. Lo ha stabilito il Tar del Lazio nella sentenza con cui ha accolto in parte i ricorsi presentati da Telecom e Wind per contestare la delibera dell'Autorita' sul credito residuo.
Telecom e Wind avevano chiesto l'annullamento della delibera con cui il 2 agosto 2007 l'Autorita' per le comunicazioni, sulla base di quanto stabilito dal decreto Bersani sulle liberalizzazioni, ha diffidato gli operatori telefonici ad adempiere, entro 45 giorni, "all'obbligo di restituzione del credito residuo in caso di recesso e a quello di portabilita' dello stesso credito in caso di trasferimento dell'utenza presso un altro operatore".
In particolare le societa' contestavano il termine assegnato dalla diffida, ritenuto non congruo rispetto agli adempimenti necessari a farvi fronte. La III sezione Ter del tribunale, presieduta da Italo Riggio, ha accolto tale rilievo affermando che il termine in questione e' "certamente incongruo rispetto ai numerosi adempimenti che gli operatori sono chiamati ad effettuare". Secondo i giudici "l'Autorita' non poteva, senza incorrere nel rischio di palese contraddizione, imporre un termine, quale che fosse la sua ampiezza, dopo che con il suo comportamento pregresso si era dimostrata giustamente convinta della necessita' di una regolamentazione concordata tra gli operatori quale presupposto per eventuali successivi interventi sanzionatori da parte sua e per evitare possibili contenziosi".
Il collegio ha invece respinto la richiesta di annullare la delibera nella parte in cui dispone la restituzione del credito residuo, ritenendo di "non potere condividere l'ulteriore assunto di parte ricorrente secondo cui il decreto Bersani ha inteso disciplinare il diritto di recesso dell'utente ma non anche la restituzione del credito residuo".
Secondo i giudici, il comportamento imprenditoriale di Telecom e Wind contrasta con tale tesi, visto che entrambe gia' "riconoscono al proprio cliente il credito residuo ma invece che restituirlo materialmente o trasferirlo, su richiesta, ad altro operatore si dichiarano disponibili a riversarlo su altra propria card dello stesso cliente o di altro intestatario". "Ma allora - conclude il collegio - delle, due l'una: o il credito residuo non e' configurabile, e allora non puo' essere neanche trasferito su altra card dello stesso operatore, o il credito esiste" e allora "e' naturale configurare il diritto del cliente a ritornarne nella piena disponibilita'".
Ambienti dell'Autorita' fanno presente che il Tar del Lazio conferma l'interpretazione estensiva a favore degli utenti posta a base della diffida inviata dall'Agcom agli operatori di telefonia mobile in tema di restituzione e portabilita' credito residuo delle tessere telefoniche previsto dalla Legge Bersani.
Tale legge ha stabilito per gli operatori il divieto di prevedere limiti temporali massimi per l'utilizzo del traffico acquistato e la possibilita' per gli utenti di recedere liberamente, in maniera sostanzialmente gratuita, con le sole spese sostenute dagli operatori.
L'Autorita', sin dall'entrata in vigore della legge, ha evidenziato come questo implicasse il diritto degli utenti alla restituzione del credito residuo in denaro ovvero alla sua portabilita' tra i vari operatori: infatti, se non e' possibile prevedere limiti temporali massimi di utilizzo del traffico acquistato dagli utenti, ne' addossare spese per il recesso, e' evidente che gli utenti alla fine del rapporto con gli operatori mobili devono ottenere la restituzione del credito residuo sulla loro tessera telefonica; in piu', in caso di number portability, hanno diritto a che tale credito sia trasferito verso il nuovo operatore.
Il Tar del Lazio con la sua sentenza ha accolto in pieno la decisione dell'Autorita', rigettando il ricorso degli operatori secondo cui l'interpretazione estensiva dell'Autorita' sarebbe stata contraria alla legge. L'unico punto del ricorso degli operatori che e' stato accolto dal Tar riguarda la brevita' del termine (45 giorni) che l'Autorita' aveva indicato per adempiere agli obblighi di legge.


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