L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL
MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 25 agosto 1999;
SENTITO il Relatore Professor Giorgio Bernini;
VISTO il Decreto Legislativo 25 Gennaio 1992, n.
74;
VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in
materia di pubblicità ingannevole, di cui al
D.P.R. del 10 ottobre 1996, n. 627;
VISTI gli atti del procedimento;
CONSIDERATO quanto segue:
1. Richiesta di intervento
Con richiesta di intervento pervenuta in data 26
aprile 1999, integrata in data 12 maggio 1999, un
consumatore ha segnalato la presunta
ingannevolezza, ai sensi del Decreto Legislativo n.
74/92, di un messaggio pubblicitario della
società Tele2 Italia Spa (di seguito Tele2),
con sede in Segrate (Milano), consistente in un
pieghevole dal titolo "Pronti a risparmiare!
", diffuso a mezzo posta nel mese di aprile 1999,
il quale pubblicizza il servizio telefonico offerto
dal suddetto gestore.
Nella richiesta di intervento, il segnalante
evidenzia l'ingannevolezza del messaggio
pubblicitario segnalato, in quanto l'affermazione
"una volta attivato il servizio ridurrete i
costi di tutte le chiamate interurbane
[...], internazionali e verso i
cellulari", lascerebbe intendere,
contrariamente al vero, che tutte le tariffe
offerte dall'operatore Tele2 siano "sempre,
indipendentemente dalla durata e dalla fascia
oraria, più convenienti per l'utente di
quelle di riferimento, ovvero quelle dell'operatore
pubblico TELECOM ITALIA".
2. Messaggio
Il messaggio oggetto della richiesta di intervento,
diffuso a mezzo posta nel mese di aprile a tutti
gli abbonati di Tele2, è rappresentato da un
opuscolo pieghevole, articolato in più
facciate, al cui interno sono riportate le seguenti
diciture " [...] 1022 è il
prefisso di: tariffe davvero competitive, tanta
chiarezza e niente costi fissi, una compagnia
sempre con voi, che vi assiste 24 ore su 24, 7
giorni su 7. [...] Per ridurre il costo
delle chiamate, voi metteteci il vostro abituale
telefono fisso o fax di casa o di ufficio, al resto
ci pensa Tele2. Una volta attivato il servizio,
ridurrete i costi di tutte le chiamate interurbane
(cioè quelle che hanno un prefisso diverso
dal vostro), internazionali e verso i
cellulari".
Seguono le indicazioni relative alla assenza di
costi fissi "Niente abbonamento, canone, costi
di attivazione, costi di anticipo chiamate, costi
minimi di conversazione, scatti alla risposta",
nonché alle modalità di utilizzo del
servizio "Per telefonare con Tele2 vi basta
anteporre il prefisso 1022 ai numeri interurbani
[...], internazionali e dei cellulari che
volete chiamare. Tutto qui".
Risulta allegata al pieghevole una tabella che
riporta su una facciata le tariffe espresse in lire
al minuto, IVA esclusa, offerte da Tele2 per le
chiamate interurbane in tutta Italia ("95 L/min.
da lunedì a venerdì dalle 18.30 alle
8 sabato domenica e festivi, 195 L/min. da
lunedì a venerdì dalle 8 alle
18.30") e per le chiamate internazionali
nell'Unione europea, Stati Uniti e Canada;
sull'altra sono riportate, invece, le tariffe
praticate per tutte le telefonate vero i cellulari
business (475 L/min. tutto il giorno, tutti i
giorni) e family ("975 L/min dalle 7.30 alle
20.30, 475 L/min. dalle 20.30 alle 7.30 e nei
Week-end"), nonché le tariffe per le
restanti chiamate internazionali.
3. Comunicazione alle parti
In data 1° giugno 1999 è stato
comunicato al segnalante e alla società
Tele2, in qualità di operatore
pubblicitario, l'avvio del procedimento ai sensi
del Decreto Legislativo n. 74/92, precisando che
l'eventuale ingannevolezza del messaggio oggetto
della richiesta di intervento sarebbe stata
valutata ai sensi degli artt. 1, 2, e 3, lettera
b), del citato Decreto Legislativo,
per quanto riguarda l'eventuale induzione in errore
dei consumatori circa l'effettiva convenienza delle
tariffe pubblicizzate.
4. Risultanze istruttorie
Contestualmente alla comunicazione di avvio del
1° giugno 1999, è stato richiesto
all'operatore pubblicitario, ai sensi dell'articolo
6, comma 1, lettera a), del D.P.R. 627/96,
di fornire informazioni in merito al piano
tariffario proposto, completo per tipologia, fasce
orarie e destinazioni di chiamata, da cui
risultasse la vantata convenienza rispetto ai
principali operatori presenti nel mercato
nazionale.
Con memoria pervenuta in data 21 giugno 1999 la
società Tele2 ha affermato quanto segue:
la frase riportata nel messaggio segnalato "
[...] ridurrete i costi di tutte le
telefonate interurbane, internazionali e verso i
cellulari", concernente la convenienza del
servizio prestato, si riferisce esclusivamente ai
cosiddetti costi fissi (es. canone di attivazione,
anticipo chiamate), posto che subito dopo viene
fatto riferimento nel messaggio proprio a detti
costi fissi, riportando la frase "Risparmiare
è facile con Tele2. A partire dai costi
fissi: eliminati. Niente abbonamento, canone, costi
di attivazione, costi di anticipo chiamate, costi
minimi di conversazione, scatti alla risposta.
Niente". Ricondotta l'affermazione entro questo
più corretto ambito, essa corrisponde al
vero: per usufruire del servizio offerto non
è necessario alcun abbonamento, nessun
canone, né costi di attivazione, di anticipo
chiamate, costi minimi di conversazione e scatti
alla risposta, realizzando in tal modo un
innegabile riduzione dei costi delle
telefonate;
l'affermazione in questione va letta alla luce
delle affermazioni successivamente riportate nel
pieghevole e non può che essere intesa,
quindi, come riferita ai costi fissi gravanti sul
servizio di telefonia, visto che laddove Tele2
intende riferirsi ai costi delle telefonate
definisce i medesimi semplicemente
"competitivi";
inoltre, ove non fosse condivisa la suesposta
lettura del messaggio, ritenendosi pertanto che la
frase denunciata "ridurrete i costi di tutte le
chiamate" si riferisca alle tariffe praticate
dalla compagnia telefonica Tele2, la medesima frase
deve essere comunque riferita alla globalità
delle tariffe applicate dal suddetto gestore e non,
singolarmente, a ciascuna tariffa;
le tariffe praticate da Tele2 sono complessivamente
più convenienti di quelle offerte dagli
altri operatori del settore, sebbene rispetto a
tutte quelle praticate dalle altre compagnie
telefoniche non siano sempre le più
basse;
i costi delle tariffe di Tele2 sono in ogni caso
indicati nella tabella allegata al pieghevole,
inviato ad ogni singolo abbonato, consentendo in
tal modo ai clienti della società di poter
verificare immediatamente l'effettiva convenienza
del servizio offerto;
anche gli altri operatori del settore della
telefonia fissa diffondono messaggi pubblicitari
"per nulla dissimili" da quello diffuso da Tele2;
pertanto il panorama nel quale si inserisce il
messaggio contestato è sostanzialmente
omogeneo. Sulla base di tali premesse, si ritiene
che il destinatario del messaggio sia "molto
verosimilmente poco suscettibile di essere
ingannato da un generico vanto relativamente alla
convenienza dei prezzi affermato da ciascuna
impresa del settore;
l'opuscolo pubblicitario, oggetto della denuncia,
è stato inviato a tutti gli abbonati che
ammontano a circa centoventimila e che
costituiscono una fascia di utenza del tutto
eterogenea.
L'operatore pubblicitario ha altresì
prodotto un'analisi comparata delle tariffe,
praticate da gli operatori di telefonia fissa,
presenti sul mercato nazionale, in vigore nel mese
di aprile 1999, effettuata dalla società AC
Nielsen. Da tale analisi risulterebbe che i prezzi
delle tariffe di Tele2 sono più convenienti
rispetto agli altri operatori presi in esame in
relazione alle chiamate interurbane nazionali, alle
chiamate interurbane regionali per i primi 3
minuti, alle chiamate verso i cellulari business
nella fascia oraria 7.30 - 20.30 e alle chiamate
internazionali verso
241
1
I Paesi con riferimento ai quali è emersa la
convenienza delle tariffe di Tele2 sono: Usa,
Canada, Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia,
Irlanda, Lussemburgo, Norvegia, Olanda, Spagna,
Svezia, Liechtenstein, Monaco, Svizzera, Algeria,
Marocco, Australia, Giappone, Hong-Kong, Nuova
Zelanda, Singapore, Corea del Sud,
Israele.
Paesi dei 106 presi in considerazione dalla
suddetta ricerca di mercato condotta dalla AC
Nielsen.
5. Valutazioni conclusive
Il messaggio in esame, consistente in un opuscolo
pieghevole inviato per posta a ciascun abbonato,
pubblicizza le tariffe telefoniche applicate da
Tele2, mettendone in risalto la particolare
convenienza. Tale messaggio, in presenza della
frase "Una volta attivato il servizio, ridurrete
i costi di tutte le chiamate interurbane,
internazionali e verso i cellulari" unitamente
alle frasi "Pronti a risparmiare! ",
"anche voi potete telefonare in modo veramente
economico, chiaro, semplice e assistito" e
"Pagate meno: il risparmio è pronto",
lascia intendere che i costi di tutte le
tariffe applicate da Tele2 per le chiamate
interurbane, internazionali e verso i cellulari
siano più convenienti rispetto alle tariffe
praticate dagli altri operatori concorrenti.
Dagli accertamenti istruttori svolti è
emerso che, con riferimento ai costi delle tariffe
al minuto per le chiamate interurbane nazionali e
per le chiamate verso cellulari business, durante
la fascia oraria che va dalle 7.30 alle 20.30, le
tariffe praticate da Tele2 sono effettivamente le
più convenienti rispetto a quelle applicate
dagli altri operatori sopra citati.
E', altresì, emerso che, con riferimento ai
costi delle tariffe per le chiamate interurbane
regionali, le tariffe praticate da Tele2 sono le
più convenienti per telefonate fino
approssimativamente a trenta minuti.
Diversamente, le risultanze istruttorie, in
particolare la ricerca di mercato condotta dalla
società AC Nielsen prodotta dall'operatore
pubblicitario di cui al punto 3 del presente
provvedimento, hanno rilevato la presenza di
tariffe più convenienti, applicate da altri
operatori del settore, con riferimento alle tariffe
applicate verso i cellulari family, durante la
fascia oraria che va dalle 7.30 alle 20.30, durante
la fascia oraria che va dalle 20.30 alle 7.30 e
durante i week-end e con riferimento alle tariffe
per le chiamate verso cellulari business, durante
la fascia oraria che va dalle 20.30 alle 7.00 e
durante i week-end
Con riferimento alle chiamate internazionali, dalle
risultanze è emerso che le tariffe praticate
da Tele2 sono più convenienti rispetto a
quelle degli altri operatori del settore della
telefonia fissa solo con riferimento alle chiamate
verso 24 Paesi dei 106 presi in considerazione
dalla ricerca di mercato condotta dalla AC Nielsen,
cioè solo con riferimento al 25% circa dei
Paesi a cui si riferisce la sopra citata ricerca di
mercato.
Alla luce di tali elementi, pertanto, non risulta
che le tariffe applicate da Tele2 consentano un
effettivo risparmio, rispetto agli altri operatori
attivi nel settore della telefonia fissa,
relativamente alle telefonate verso i cellulari
family, verso i cellulari business, durante la
fascia oraria 7.30-20.30, e con riferimento al 75%
circa delle telefonate internazionali, nonostante
il fatto che Tele2 nel messaggio diffuso faccia
riferimento espressamente a tutte le telefonate
interurbane, internazionali e verso i
cellulari.
La situazione non cambia neppure prendendo in
considerazione come riferimento una telefonata
della durata media di tre minuti.
Quanto rilevato dalla società Tele2, secondo
la quale la frase in questione "ridurrete i
costi di tutte le telefonate interurbane,
internazionali e verso i cellulari", si
riferirebbe esclusivamente al risparmio determinato
dalla eliminazione dei cosiddetti costi fissi,
visto che più in basso nel messaggio viene
riportata la frase "Risparmiare è facile
con Tele2. A partire dai costi fissi: eliminati.
Niente abbonamento, canone, costi di attivazione,
costi di anticipo chiamate, costi minimi di
conversazione, scatti alla risposta. Niente. ",
non può essere accolto. Infatti la frase in
esame è posta subito dopo affermazioni quali
"Pronti a risparmiare! " "
[...]anche voi potete telefonare in modo
veramente economico, chiaro, semplice e
assistito", e ancora "Pagate meno: il
risparmio è pronto" ed è inserita
in tale contesto che va letta.
Del resto, anche le modalità grafiche con
cui è realizzato l'opuscolo in esame
indicano che la frase "ridurrete i costi di
tutte le telefonate interurbane, internazionale e
verso i cellulari" si riferisce ai costi
delle tariffe praticate dalla società Tele2
e non ai cosiddetti costi fissi; infatti la stessa
è separata dalla seguente da un profilo di
colore rosso, proprio a voler sottolineare il fatto
che si riferisce a un diverso profilo del servizio
fornito da Tele2.
Neppure può essere accolto il rilievo
secondo cui l'espressione in questione va riferita
ai costi fissi visto che Tele2, quando intende
riferirsi ai costi delle telefonate li definisce
semplicemente come competitivi. Infatti la
perentorietà dell'espressione riportata
nell'opuscolo "ridurrete i costi di tutte le
telefonate [...]" unitamente alla
specificazione di seguito riportata
"interurbane, internazionali e verso i
cellulari", induce a ritenere che non si tratti
costi fissi, ma dei prezzi delle tariffe, applicate
dall'operatore telefonico sopra citato, per tutte
le chiamate interurbane, internazionali e verso i
cellulari.
Peraltro, quand'anche si volesse accettare la
decodifica proposta dall'operatore pubblicitario,
il messaggio risulterebbe comunque idoneo a indurre
in errore, stante quanto emerso nel corso degli
accertamenti istruttori circa il grado di
convenienza delle tariffe pubblicizzate.
Infine, si rileva come debbano rigettarsi le
argomentazioni svolte dall'operatore secondo cui
l'affermata omogeneità dei messaggi
pubblicitari adottati dagli operatori del settore
della telefonia fissa possa avere sensibilizzato il
livello di percezione del consumatore, sì da
permettergli di riconoscere il valore meramente
d'effetto dei claim utilizzati, in relazione alla
vantata convenienza delle tariffe praticate da
ciascuna impresa. Infatti, nel caso di specie, la
recente liberalizzazione del mercato della
telefonia fissa non appare legittimare l'ipotesi
secondo cui il consumatore sia in grado di
percepire la vantata convenienza delle tariffe come
una generica vanteria; ciò in quanto, come
peraltro emerso dalle risultanze istruttorie, la
liberalizzazione ha portato a una oggettiva
riduzione dei prezzi pagati per i servizi di
telefonia.
In base a tali osservazioni, si deve ritenere
pertanto che il messaggio in esame, che prospetta
la convenienza di tutte le tariffe Tele2 rispetto a
tutti gli altri operatori della telefonia fissa,
sia idoneo a indurre in errore i consumatori circa
l'effettiva convenienza delle tariffe
pubblicizzate, in considerazione della eccessiva
categoricità derivante dall'affermazione
"Ridurrete i costi di tutte le chiamate
interurbane, internazionali e verso i
cellulari".
A tal proposito, si deve ritenere che a fronte di
un messaggio in cui si sottolinea l'assoluta
convenienza delle tariffe offerte da Tele2 mediante
la perentoria affermazione, posta all'interno del
pieghevole, "Una volta attivato il servizio,
ridurrete i costi di tutte le chiamate
internazionali [...], interurbane e
internazionali", la presenza di una tabella
allegata in cui, nel dettaglio, sono specificati i
costi di ciascuna tariffa, è insufficiente a
segnalare al consumatore la limitata portata della
convenienza pubblicizzata. Si consideri, infatti,
che l'opuscolo in oggetto viene inviato, unitamente
alla tabella esplicativa delle tariffe praticate
dal sopra citato operatore pubblicitario, a coloro
che hanno già sottoscritto l'abbonamento e,
proprio in quanto già abbonati, potrebbero
essere portati a ricercare con minore attenzione
informazioni oggettive sui costi e la convenienza
complessiva del servizio offerto.
I consumatori potrebbero erroneamente ritenere che
la convenienza delle tariffe di Tele2 riguardi in
termini assoluti tutte le chiamate interurbane,
internazionali e verso i cellulari, permanendo
nell'abbonamento e subendo, pertanto, degli aggravi
di costi rispetto a quelli praticati dagli altri
operatori del settore relativamente alle telefonate
verso i cellulari family, verso cellulari business
durante la fascia oraria 7.30-20.30 e con
riferimento alla maggior parte delle telefonate
internazionali.
RITENUTO, pertanto, che il messaggio in
esame, con riferimento alla veridicità della
effettiva convenienza delle tariffe pubblicizzate,
è idoneo a indurre in errore i consumatori,
potendo per questo motivo pregiudicarne il
comportamento economico;
RITENUTO, infine, che la circostanza che
l'ingannevolezza della vantata convenienza delle
tariffe offerte sia difficilmente verificabile dal
consumatore, nonché le particolari
modalità di diffusione del messaggio,
consistente nell'invio a mezzo posta, per sua
natura idoneo a raggiungere direttamente un elevato
numero di destinatari, rendano, pertanto,
necessaria la pubblicazione di una dichiarazione
rettificativa, ai sensi dell'articolo 7, comma 6,
del citato Decreto Legislativo, al fine di impedire
alla pubblicità in questione di continuare a
produrre effetti;
DELIBERA
che il messaggio pubblicitario descritto al punto 2
del presente provvedimento, diffuso dalla
società Tele2 Spa, con sede in Segrate
(Milano), costituisce, per le ragioni e nei limiti
esposti in motivazione, una fattispecie di
pubblicità ingannevole ai sensi degli artt.
1, 2, 3 lettera b), del Decreto Legislativo
n. 74/92, e ne vieta l'ulteriore diffusione;
DISPONE
a) che la società Tele2 Italia Spa
pubblichi, a sua cura e spese, una dichiarazione
rettificativa, ai sensi dell'articolo 7, comma 6,
del Decreto Legislativo n. 74/92, secondo le
seguenti modalità:
1) il testo della dichiarazione rettificativa
è quello riportato in allegato al presente
provvedimento;
2) la pubblicazione dovrà essere effettuata,
entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione del
presente provvedimento, sul quotidiano "Il
Giornale", edizione nazionale, in una delle prime
otto pagine del quotidiano, in uno spazio
corrispondente a 20 moduli (mm. 163 x mm. 183);
3) la pubblicazione dovrà ricalcare in
toto impostazione, struttura e aspetto della
dichiarazione rettificativa allegata; i caratteri
del testo dovranno essere del massimo corpo
tipografico compatibile con lo spazio indicato al
punto 2 e le modalità di scrittura, di
stampa e di diffusione non dovranno essere tali da
vanificare gli effetti della pubblicazione; in
particolare, nella pagina di pubblicazione della
dichiarazione rettificativa, così come nelle
restanti pagine, non dovranno essere riportati
messaggi che si pongano in contrasto con il
contenuto della dichiarazione stessa o che,
comunque, tendano ad attenuarne la portata e il
significato;
b) che la pubblicazione della dichiarazione
rettificativa dovrà essere preceduta dalla
comunicazione all'Autorità della data in cui
la stessa avrà luogo e dovrà essere
seguita, entro cinque giorni, dall'invio
all'Autorità di una copia del citato
quotidiano contenente la dichiarazione
rettificativa pubblicata.
Il presente provvedimento verrà comunicato
ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino
dell'Autorità Garante della Concorrenza e
del Mercato.
Avverso il presente provvedimento può essere
presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi
dell'articolo 7, comma 11, del Decreto Legislativo
n. 74/92, entro sessanta giorni dalla data di
comunicazione del provvedimento stesso.
IL
SEGRETARIO GENERALE
Alberto Pera
|
IL
PRESIDENTE
Giuseppe Tesauro
|
Allegato al
provvedimento n. 7500 ( PI2573 )
TELE2
COMUNICAZIONI
A TUTELA DEL
CONSUMATORE
AUTORITA'
GARANTE
DELLA
CONCORRENZA E DEL
MERCATO
******
|
La
società Tele2 Italia
S.p.A.
ha
diffuso per posta, nel mese di aprile
1999,
un
opuscolo pieghevole ritenuto
dall'Autorità
PUBBLICITA'
Ingannevole,
relativo
alle tariffe telefoniche praticate dalla
stessa
TELE2.
|
Il
messaggio lasciava
intendere
che
i costi di tutte le tariffe applicate
da Tele2 per le chiamate interurbane,
internazionali e verso i cellulari fossero
più convenienti rispetto alle
tariffe praticate dagli altri operatori
concorrenti, attraverso espressioni quali
"Una volta attivato il servizio,
ridurrete i costi di tutte le chiamate
interurbane, internazionali e verso i
cellulari", "Pronti a
risparmiare! ", "anche voi potete
telefonare in modo veramente economico,
chiaro, semplice e assistito" e
"Pagate meno: il risparmio è
pronto". In
realtà
dagli
accertamenti istruttori svolti è
emerso che le tariffe Tele2 sono
più convenienti rispetto a quelle
praticate dagli altri operatori in
relazione alle seguenti
chiamate:
*
interurbane
nazionali,
*
interurbane regionali, per telefonate
della durata approssimativa fino a 30
minuti,
*
verso cellulari business (h. 7.30 -
20.30),
*
internazionali, verso il 25% circa dei
Paesi rilevati.
Per
altre tipologie di chiamate, invece, Tele2
non risulta essere l'operatore telefonico
più conveniente.
|
L'Autorità
ha disposto la pubblicazione della
presente dichiarazione
rettificativa.
(Provvedimento
adottato nell'adunanza del 25
agosto 1999, ai sensi del d. lgs.
74/92)
|
|