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Vodafone: chiarimento su banca dati morosi S.i.mo.i.tel.


  • Vodafone: chiarimento su banca dati morosi S.i.mo.i.tel.
    20 giugno 2018 - Vodafone Italia informa che, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge 4 settembre 2011, n. 148 ("Legge"), gli operatori telefonici hanno la facoltà di istituire e partecipare a banche di dati, registri ed elenchi, "riferiti al comportamento debitorio dell'interessato" (e di cui all'art. 119 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).
    Ciò tenuto conto del fatto che si tratta di un settore di preminente interesse generale e di pubblica utilità, della peculiare tipologia di servizi offerti in tale ambito, della natura regolamentata di questo mercato in ambito europeo e nazionale all’interno della quale sono attivi gli operatori di telefonia.
    - Il Garante per la protezione dei dati personali, con provvedimento n. 523 dell’8 ottobre 2015 ("Provvedimento del Garante"), ha disposto la costituzione e definito il funzionamento di una banca dati riferita alle morosità intenzionali della clientela nel settore della telefonia (c.d. "S.I.Mo.I.Tel.").
    - Alla luce della Legge e del Provvedimento del Garante, tempo addietro, taluni clienti sono stati informati che il permanere della morosità, ove sussistente, avrebbe potuto comportare l’iscrizione del loro nominativo nella suddetta banca dati S.I.Mo.I.Tel..
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    Al riguardo si precisa che la banca dati S.I.Mo.I.Tel. diverrà operativa soltanto nei prossimi mesi e, pertanto, l’iscrizione nella banca dati S.I.Mo.I.Tel. avverrà, solo allorquando la banca dati sarà a tutti gli effetti operativa.
    Riportiamo qui di seguito i requisiti per poter procedere a tale iscrizione:
    - recesso dal contratto ad iniziativa di una delle parti esercitato da non meno di tre mesi;
    - importo insoluto per ogni singolo operatore di non meno di 150 (centocinquanta) euro;
    - presenza di fatture non pagate nei primi sei mesi successivi alla stipula del contratto;
    - assenza di altri rapporti contrattuali post-pagati, attivi e regolari nei pagamenti con lo stesso operatore;
    - assenza di formali reclami/contestazioni, istanze di conciliazioni o comunque istanze di definizione di controversie dinanzi agli organi competenti inoltrate dal cliente;
    - invio a cura del partecipante [ossia dell’operatore telefonico] all'interessato [ossia al cliente], almeno trenta giorni solari antecedenti all'iscrizione nel S.I.Mo.I.Tel., della comunicazione di preavviso di imminente iscrizione.
    L’iscrizione in banca dati (ove ricorrano contemporaneamente anche tutti i requisiti sopracitati) sarà comunque preceduta da comunicazione di imminente iscrizione, nei trenta giorni solari antecedenti alla medesima.
    Per ulteriori dettagli si può far riferimento all’Informativa privacy S.I.Mo.I.Tel. disponibile sul nostro sito web, all’indirizzo www.vodafone.it, sezione Privacy.



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