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COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO ADUSBEF - FEDERCONSUMATORI

Pubblicità "3": telefonino gratis? Adusbef e Federconsumatori ricorrono in tribunale
Il Prof. Zichichi, Carla Fracci e Roberto Baggio: tre testimonial per una triplice fregatura. Adusbef e Federcosumatori ricorrono d’urgenza al Tribunale Civile di Roma per chiedere la sospensione immediata della pubblicità e dei contratti di “3”

10 ottobre 2003 - H3G, operatore di telecomunicazioni con il marchio “3” ha lanciato una martellante campagna pubblicitaria su tutti i media (Tv, radio, giornali, internet) in occasione della messa sul mercato di nuovi servizi chiamati “Tua Ricaricabile” e “Tua Abbonamento”.
Lo slogan è ormai noto: “La rivoluzione è cominciata. Nasce Tua Ricaricabile. Da oggi il videofonino non lo paghi più. Per sempre”. Così si sente in tv e alla radio e si legge a caratteri cubitali sui giornali. Meno note le condizioni, non dette negli spot radio-tv e scritte a caratteri microscopici sui giornali e passate in video per un tempo infinitesimale: “Con soli 30 euro di traffico e 60 minuti di chiamate ricevute mensili. Quota una tantum per attivazione. Informati sul sito www.tre.it o nei negozi 3”.
In realtà quanto detto negli spot non corrisponde al regime contrattuale effettivamente applicato al consumatore, quale risulta dalle condizioni contrattuali predisposte da H3g per i servizi in questione.
L’offerta pubblicizzata, infatti, lungi dal consentire la possibilità di ricevere un videofonino “senza pagare” – dunque, “GRATIS”, come fanno credere le comunicazioni pubblicitarie - espone, invece, il consumatore-utente ad una serie di oneri e penali gravose, anzi, certamente abusive e, comunque, vessatorie.
Come si apprende, infatti, solo leggendo il Regolamento di Servizio Tua 30 e Tua Club disponibile, su richiesta, solo nei punti vendita “3”, l’utente che voglia accedere al nuovo Servizio TUA, facendosi così “travolgere dalla rivoluzione appena cominciata…”, scoprirà, suo malgrado che:
1) NON È VERO che il videofonino gli verrà consegnato GRATIS ossia senza pagare. Il videofonino viene consegnato all’utente in comodato gratuito (cioè dato in prestito) per cui l’utente non è, né diverrà mai proprietario di quell’apparecchio: questo resta di proprietà esclusiva di H3G che si limita a consegnarlo all’utente “al solo fine di consentire a quest’ultimo di usufruire dei Servizi 3”. Di più. L’utente non potrà utilizzarlo con schedina SIM di altri operatori (come avviene ormai comunemente con tutti i telefonini ora in commercio);
2) l’utente, per avere il videofonino deve subito pagare una quota di attivazione, il cui importo –non indicato in pubblicità - è di ben 189 euro (a fondo perduto) oltre la spesa di traffico effettivo che comunque non può essere inferiore a 30 euro;
3) l’utente, infatti, per accedere al servizio, deve necessariamente impegnarsi “a pagare i corrispettivi e/o penali così come previsto nei piani tariffari” e cioè:
a) penale di 30 euro nel caso in cui non riesca a rispettare la soglia minima di traffico in entrata e/o in uscita (chi non ci arriva si autotelefonerà);
b) penale pari al valore di listino al netto di IVA del terminale, qualora, in caso di cessazione, anche anticipata, dei servizi Tua o di disattivazione della schedina SIM, non riconsegni il terminale entro i 30 giorni successivi;
c) penale pari a 240 euro per primo smarrimento/furto o distruzione del terminale (ma non era “suo” per sempre?);
d) penale pari a 360 euro per successivi smarrimenti/furti o distruzioni del terminale;
e) corrispettivo per il recesso dal servizio pari a 200 Euro se avviene nei 180 giorni (6 mesi) successivi al momento in cui ha ricevuto il terminale o lo ha sostituito (si può sostituire solo dopo 1 anno dall’attivazione); pari a 100 €uro se avviene quando siano trascorsi i 180 giorni dal momento dell’attivazione, ma non sia ancora maturato il diritto alla sostituzione (ossia entro 1 anno dall’attivazione medesima).
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Adusebf e Federconsumatori hanno chiesto dunque con ricorso d’urgenza ex art 700 del codice di procedura civile al Tribunale Civile di Roma di bloccare immediatamente l’ulteriore diffusione dei messaggi pubblicitari (esperendo così quella che tecnicamente viene definita “azione inibitoria” ammessa a favore delle associazioni dei consumatori riconosciute ex lege 281/98 nei confronti di comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori e degli utenti) per manifesta ingannevolezza ex dlgs 74/92 (che fissa i criteri di pubblicità ingannevole e comparativa) e di dichiarare nulle e quindi inefficaci le clausole contrattuali considerate vessatorie ex artt. 1469 bis e seg e 1519 e seg. del codice civile dei contratti di “3”.



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