Antitrust:
garantire immediata Portabilità e credito residuo
In
caso di modifica unilaterale
dei piani tariffari.
No alla variazione dei piani tariffari via sms: violano Codice delle Comunicazioni.
Vessatoria modifica unilaterale senza giustificato motivo.
14 maggio 2007 –
Gli utenti di telefonia mobile, ai quali viene comunicata la modifica
unilaterale dei piani tariffari, devono poter avere immediatamente la portabilità
del numero telefonico presso un altro operatore, con il riconoscimento del credito
residuo.
Lo sottolinea l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato,
che nella riunione del 10 maggio 2007 ha esaminato le numerose denunce ricevute
dai clienti Wind, avvisati dall’operatore attraverso l’invio di un
sintetico sms del passaggio, non richiesto, ad un altro piano tariffario, meno
vantaggioso. L’Autorità ha deciso di inviare le segnalazioni dei
consumatori all’Agcom per gli interventi di sua competenza e ha dato incarico
al presidente Antonio Catricalà di scrivere al ministro dello Sviluppo
Economico Pierluigi Bersani, per informarlo delle questioni sollevate dai consumatori.
L’Antitrust ricorda che il Codice delle comunicazioni elettroniche attribuisce
agli abbonati il diritto di recedere dal contratto, senza penali, al momento della
notifica di proposte di modifica delle condizioni contrattuali: la comunicazione
relativa alla variazione dei piani tariffari, inviata con sms e senza l’indicazione
sulla possibilità di esercitare tale diritto, sembrerebbe dunque violare
la regolamentazione in vigore e potrebbe, in base alla normativa, essere sanzionata.
Per l’Autorità rientra ovviamente nella disponibilità delle
imprese offrire nuovi e più costosi piani tariffari ma occorre garantire
agli utenti, che conseguentemente intendono cambiare operatore, la portabilità
immediata del numero di telefono, assicurando il mantenimento del credito residuo.
All’Agcom l’Antitrust chiede dunque che venga assicurato, in questi
casi, uno speciale regime di immediata portabilità.
L’Autorità sottolinea infine che il messaggio inviato da Wind non
contiene neanche l’indicazione del giustificato motivo che legittimerebbe
l’operatore telefonico a realizzare le modifiche del piano tariffario. Se
la possibilità di variazione unilaterale fosse prevista dalle condizioni
generali di contratto, potrebbero esistere gli estremi per una valutazione di
vessatorietà delle stesse clausole contrattuali. In base al Codice del
Consumo, le associazioni dei consumatori possono richiedere al giudice di proibire
l’uso di clausole ritenute vessatorie.