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Vodafone: pubblicità ingannevole per "San Valentino Card"

19 luglio 2004 - Con il consueto tardivo provvedimento, l'Antitrust ha vietato l'ulteriore diffusione dello spot Vodafone della promozione ''San Valentino Card'' (25 gennaio 2004) perchè rappresenta un caso di pubblicità ingannevole.
Di seguito riportiamo integralmente il provvedimento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

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(Bollettino Settimanale Anno XIV - n. 27 - 19 luglio 2004)
PI4431 -
Provvedimento n. 13346

L’AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 1° luglio 2004;
SENTITO il Relatore Professor Carlo Santagata;
VISTO il Decreto Legislativo 25 gennaio 1992, n. 74 come modificato dal Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 67;
VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole, di cui al D.P.R. del 11 luglio 2003, n. 284;
VISTA il proprio provvedimento del 26 febbraio 2004, con il quale è stata rigettata l’istanza di sospensione provvisoria della pubblicità;
VISTI gli atti del procedimento;
CONSIDERATO quanto segue:
I. RICHIESTA DI INTERVENTO
Con richiesta di intervento pervenuta in data 30 gennaio 2004, integrata in data 2 e 6 febbraio 2004, la società Wind Telecomunicazioni S.p.A. (di seguito Wind) ha segnalato la presunta ingannevolezza, ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92, di un messaggio diffuso, a mezzo spot televisivo, dalla società Vodafone Omnitel S.p.A. (di seguito Vodafone) - in data 25 gennaio 2004, alle ore 20,37, sull’emittente televisiva Canale 5 - relativo alla promozione della “San Valentino Card”, connessa all’opzione tariffaria denominata “You&Me”, in particolare con riferimento ai seguenti profili: 1) omessa precisazione del fatto che la promozione riguarda solo il traffico verso un numero di utenza cellulare di Vodafone; 2) illeggibilità delle diciture esplicative delle modalità e condizioni economiche dell’offerta; 3) confusione del concetto di gratuità vantato con quello di rimborso in realtà previsto; 4) omessa precisazione del fatto che l’attivazione della promozione comporta la disattivazione delle promozioni che prevedono un bonus sul traffico effettuato o ricevuto.
II. MESSAGGIO
Il messaggio oggetto della richiesta di intervento consiste in uno spot televisivo che ha come protagonista una ragazza che, passeggiando per strada, afferma “Oggi è già San Valentino. Perché con San Valentino Card parli gratis per un mese” e prosegue “Perché con San Valentino Card parli gratis per un mese con la persona che ami”, mentre in un super nel filmato appare l’indicazione “San Valentino Card – Parli gratis per un mese con il tuo numero You&Me”. Dopo un breve stacco musicale, nel filmato compare quindi, a caratteri più piccoli, la frase “Il traffico voce effettuato per un mese dall’Italia verso il tuo numero You&Me ti sarà restituito, fino a 250 euro, al termine della promozione” e poi, a caratteri ancora più ridotti, “Attivabile fino al 22 febbraio 2004 al costo di 7 euro. Info www.190.it o negozi Vodafone One”.
III. COMUNICAZIONI ALLE PARTI
In data 6 febbraio 2004 è stato comunicato al segnalante e alla società Vodafone, in qualità di operatore pubblicitario, l’avvio del procedimento ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92, precisando che l’eventuale ingannevolezza del messaggio pubblicitario oggetto della richiesta di intervento sarebbe stata valutata ai sensi degli artt. 1, 2, 3, lettere a) e b), del citato Decreto Legislativo, con riguardo alle effettive modalità di fruizione e ai limiti dell’offerta, nonché riguardo alle condizioni economiche e tecniche della promozione “San Valentino Card” associata all’opzione tariffaria “You&Me”.
IV. RISULTANZE ISTRUTTORIE
Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento è stato richiesto alla società Vodafone, in qualità di operatore pubblicitario, ai sensi dell’art. 5, comma 2, lettera a), del D.P.R. n. 284/03 di fornire informazioni e relativa documentazione riguardanti, sia le modalità di fruizione dell’offerta “San Valentino Card” e le condizioni economiche e tecniche dell’opzione “You&Me”, sia il periodo di diffusione e le emittenti televisive attraverso le quali è stato trasmesso il messaggio in oggetto.
Con memoria pervenuta in data 13 febbraio 2004, con le integrazioni pervenute in data 18 e 19 febbraio 2004, Vodafone ha evidenziato quanto segue:
l’opzione tariffaria “You&Me”, evocata nello spot, risulta essere la più conosciuta fra gli utenti Vodafone, i quali rappresentano il target naturale del messaggio pubblicizzato;
le diciture esplicative delle modalità e delle condizioni economiche dell’offerta sono perfettamente leggibili dal pubblico sia per le dimensioni dei caratteri, sia per il prolungato tempo di esposizione.
il meccanismo di riaccredito si rivela pienamente compatibile con la promessa enunciata nel claim principale in quanto risulta evidente la sostanziale equivalenza per il consumatore, sotto il profilo economico, dei concetti di offerta gratuita ed offerta rimborsabile;
l’attivazione dell’offerta promozionale in oggetto non comporta la disattivazione o modifica di profili tariffari, bensì la disattivazione di promozioni di natura simile a quella in esame. Tale limitazione è correttamente ed esaustivamente illustrata nel sito internet cui lo spot puntualmente rimanda.
In data 30 marzo 2004 è stata comunicata alle parti la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell’articolo 12, comma 1, del D.P.R. 11 luglio 2003, n. 284.
V. PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
Poiché il messaggio oggetto del presente provvedimento è stato diffuso per via televisiva, in data 30 aprile 2004 è stato richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell’art. 7, comma 5, del Decreto Legislativo n. 74/92.
Con parere pervenuto in data 25 maggio 2004, la suddetta Autorità ha ritenuto che il messaggio in esame costituisce una fattispecie di pubblicità ingannevole illecita ai sensi degli artt. 1, 2 e 3 del Decreto Legislativo n. 74/92, sulla base delle seguenti considerazioni:
il messaggio pubblicitario, in ragione della sua diffusione sul mezzo televisivo, non può ritenersi diretto alla sola clientela Vodafone in quanto è suscettibile di raggiungere anche chi non abbia conoscenza dell’opzione tariffaria “You&Me”; pertanto, la mancata indicazione di tale limitazione consente l’agganciamento dei consumatori precedentemente non legati a Vodafone;
le scritte in sovrimpressione in cui sono enunciate le caratteristiche fondamentali della promozione reclamizzata non sono agevolmente leggibili, sia per i caratteri sempre più piccoli adoperati, sia per la brevità della loro permanenza in video; tali elementi non consentono al consumatore di essere adeguatamente informato circa il limite dell’importo rimborsabile al termine della promozione (pari a 250 €), il termine ultimo per sottoscrivere la promozione (il 22 febbraio 2004) e il costo di attivazione della “San Valentino Card” (pari a 7 euro);
nel messaggio pubblicitario non è data nessuna avvertenza circa l’incompatibilità della promozione reclamizzata con eventuali altre tariffe promozionali offerte in precedenza;
non è condivisibile la tesi della sostanziale equivalenza dei concetti di prestazione gratuita e prestazione rimborsabile, caratterizzandosi il primo per la totale mancanza di corrispettivo a fronte della prestazione;
il messaggio appare nel complesso ingannevole riguardo sia alle condizioni economiche del servizio e alle concrete modalità della loro applicazione, sia all’estensione soggettiva dello stesso; tali elementi costituiscono informazioni essenziali sull’offerta pubblicizzata in quanto inducono il target del messaggio ad aderire all’offerta e consentono al destinatario di cambiare operatore telefonico, pertanto devono essere fornite in maniera evidente e chiaramente percepibile.
VI. VALUTAZIONI CONCLUSIVE
Il messaggio in esame pubblicizza, tramite spot televisivo, la promozione “San Valentino Card” che consente di ottenere un rimborso, fino ad un massimo di 250 euro, per tutte le chiamate nazionali che un utente Vodafone, sottoscrittore del piano tariffario “You&Me”, effettua verso il numero di cellulare Vodafone prescelto contestualmente a tale piano.
Durante lo spot, si rileva come sulla parte inferiore dello schermo appaia, in corpo tipografico molto ridotto e per un tempo limitato, un super contenente la seguente affermazione, “Attivabile fino al 22 febbraio 2004 al costo di 7 euro. Info www.190.it o negozi Vodafone One”.
Tale modalità di prospettazione del messaggio non sembra esporre con sufficiente evidenza le limitazioni della fruibilità del servizio.
In proposito, infatti, l’Autorità ha più volte affermato che, nella presentazione di elementi cruciali nella scelta di acquisto dei consumatori, tutte le informazioni fornite nel contesto del messaggio debbano risultare di immediata percezione. In questa prospettiva la completezza della comunicazione deve coniugarsi con la chiarezza e l’immediata percepibilità delle condizioni di fruizione dell’offerta.
Ciò premesso, si rileva che il messaggio in oggetto sia inidoneo a veicolare in modo corretto le informazioni relative alle caratteristiche economiche e alle modalità di adesione della “San Valentino Card”. I caratteri del super “Attivabile fino al 22 febbraio 2004 al costo di 7 euro. Info www.190.it o negozi Vodafone One” sono, infatti, eccessivamente ridotti e rimangano in sovrimpressione per un tempo inadeguato a consentire all’utente di percepire la limitazione temporale all’adesione della promozione, nonché l’indicazione del costo di attivazione e del limite massimo di credito ottenibile. Riguardo a questi ultimi due profili, si deve sottolineare come l’omissione sia significativa, in quanto concerne elementi essenziali che ridimensionano l’effettiva convenienza dell’offerta.
In merito alla cumulabilità della promozione con le altre in atto, si rileva, inoltre, come lo spot non dia alcuna avvertenza circa la contestuale disattivazione, per coloro che aderiscono alla “San Valentino Card”, delle promozioni che prevedono un bonus sul traffico effettuato o ricevuto. Il rinvio al servizio informativo disponibile sul sito aziendale o nei negozi autorizzati, infatti, non pare idoneo a rendere edotto il consumatore di tale circostanza. Siffatta omissione informativa è suscettibile di pregiudicare il comportamento economico dei destinatari, inducendoli all’adesione dell’offerta pubblicizzata in base ad una erronea percezione delle condizioni di fornitura del servizio.
Per quel che concerne la distinzione tra concetto di gratuità e di rimborso, si ritiene, che, dal punto di vista sostanziale, essi non possono essere considerati equivalenti, caratterizzandosi il primo per la totale mancanza di corrispettivo a fronte della prestazione. Ne consegue che il riferimento effettuato nello spot circa la possibilità di usufruire di un mese gratis di conversazione appare idoneo ad indurre in errore il consumatore circa le effettive condizioni economiche dell’offerta, anche in considerazione del fatto che il senso in cui deve essere inteso il concetto di gratuità è chiarito in una frase soprascritta che appare, come già osservato, scarsamente leggibile.
In relazione all’ultimo profilo denunciato, avente ad oggetto l’omessa precisazione del fatto che la promozione riguarda solo il traffico verso un numero di utenza cellulare di Vodafone, si rileva come non sussistano elementi d’ingannevolezza. Infatti, lo spot indica con un'evidenza grafica adeguata che tale promozione è sottoscrivibile soltanto dagli utenti Vodafone titolari del piano tariffario “You&Me”. Pertanto, la parziale difformità tra quanto pronunciato dalla protagonista dello spot “Oggi è già San Valentino. Perché con San Valentino Card parli gratis per un mese” e quanto contenuto nella scritta in sovrimpressione “San Valentino Card – Parli gratis per un mese con il tuo numero You&Me”, non sembra idonea a indurre in errore il consumatore. Appare, infatti, sufficientemente chiaro che l’offerta è connessa alla sola opzione tariffaria “You&Me”, la quale è nota alla generalità del pubblico come formula contrattuale della Vodafone che consente di ottenere condizioni economiche particolarmente agevolate per il traffico telefonico svolto tra due utenti del medesimo gestore mobile.
RITENUTO, pertanto, in parziale difformità dal parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che il messaggio pubblicitario in esame, per i caratteri grafici estremamente ridotti, per l’omissione di informazioni rilevanti, nonché per il riferimento alla possibilità di usufruire di una prestazione gratuita anziché rimborsabile, è idoneo a indurre in errore i consumatori in ordine alle condizioni economiche della promozione, nonché riguardo alle modalità e ai limiti di applicazione delle stesse.
DELIBERA
che il messaggio pubblicitario descritto al punto 2 del presente provvedimento, diffuso dalla società Vodafone Omnitel S.p.A., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 1, 2, e 3, lettere a) e b), del Decreto Legislativo n. 74/92, e ne vieta l’ulteriore diffusione.

L’inottemperanza alla presente delibera è punita, ai sensi dell’art. 7, comma 9, del Decreto Legislativo n. 74/92, con l’arresto fino a tre mesi e con l’ammenda fino a duemilacinquecentottantadue (2.582,00) euro.
Il presente provvedimento verrà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art. 7, comma 11, del Decreto Legislativo n. 74/92, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE
Rita Ciccone
IL PRESIDENTE
Giuseppe Tesauro
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